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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INTESA CARTONGESSO

 
   
  L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha pronunciato le sentenze nelle cause T-50/03, T-52/03, T-53/03, T-54/03 (Saint-gobain Gyproc, Lafarge, Bpb, Knauf / Commissione) confermando la decisione che infligge ammende alla Knauf, alla Lafarge e alla Gyproc ma riduce l´ammenda inflitta alla Bpb per la loro partecipazione ad un accordo sul mercato del Cartongesso. La riduzione dell´ammenda è accordata alla Bpb per la sua collaborazione nel corso dell´indagine. Con decisione 27 novembre 2002, la Commissione ha inflitto ammende alle imprese Gyproc, Lafarge, Bpb e Knauf per la loro partecipazione ad un´infrazione unica e continua manifestatasi mediante comportamenti costitutivi di accordi o di pratiche concordate. Queste ultime erano costituite da scambi di informazioni relative ai volumi di vendita, da concertazioni relative agli aumenti di prezzo e da incontri finalizzati alla ripartizione e alla stabilizzazione dei mercati nel settore del cartongesso. Le imprese hanno partecipato ad attività anticoncorrenziali sui quattro principali mercati della Comunità europea, vale a dire la Germania, il Regno Unito, la Francia e il Benelux tra il 1992 e il 1998 (la società Gyproc è intervenuta solo tra il 1996 il 1998). La Commissione ha ritenuto che esistesse una disparità considerevole tra le imprese interessate e ha proceduto ad un trattamento differenziato, basandosi a tale scopo sul fatturato relativo alla vendita di cartongesso sui mercati interessati, durante l´ultimo anno di cui trattasi, e tenendo conto in particolare delle dimensioni e delle risorse globali delle imprese, nonché della durata dell´infrazione e delle eventuali circostanze attenuanti ed aggravanti. Di conseguenza, essa ha inflitto un´ammenda dell’importo di Eur 138,6 milioni alla Bpb, di Eur 85,8 milioni alla Knauf, di Eur 249,6 milioni alla Lafarge e di Eur 4,32 milioni alla Gyproc. Con i loro ricorsi, le quattro imprese hanno chiesto l´annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione dell´ammenda. Nelle sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale conferma la decisione della Commissione per quanto riguarda le ammende inflitte alle società Knauf, Lafarge e Gyproc. Quanto alla Bpb, il Tribunale considera che la riduzione dell´ammenda concessa dalla Commissione per la collaborazione dell´impresa non è sufficiente in quanto quest´ultima ha potuto fornire elementi supplementari a conferma dell´esistenza dell´accordo. Infatti, la Bpb è stata la prima tra i partecipanti alla pratica anticoncorrenziale a comunicare, successivamente ad una richiesta di informazioni della Commissione, ma andando al di là di tale richiesta, informazioni dettagliate su talune riunioni tra le quattro imprese. Di conseguenza, tali elementi hanno potuto rafforzare, in modo sostanziale, l´argomentazione della Commissione per quanto riguarda l´esistenza di un piano globale, e hanno così permesso di aumentare sostanzialmente l´importo delle ammende a titolo della gravità dell´infrazione. Tali elementi consentono al Tribunale di accordare alla Bpb una riduzione supplementare del 10% sull´importo dell´ammenda, che si aggiunge al 30% già concesso dalla Commissione. Di conseguenza, l´ammenda è fissata a Eur 118,8 milioni.  
   
 

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