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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATA DECISIONE ALITALIA 2001

 
   
  Il 9 luglio 2008 la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-301/01 (Alitalia-linee Aeree Italiane Spa/commissione) ha confermato la decisione della commissione relativa all’aiuto alla ristrutturazione dell’Alitalia, in quanto la stessa non ha dimostrato la sussistenza né di vizi procedurali né di vizi nel merito in ordine ai criteri ed alle condizioni dell’aiuto. Nel 1996 l’Alitalia ha adottato un piano di ristrutturazione per il periodo 1996–2000, composto da una fase di risanamento e da una fase di sviluppo, piano che prevedeva un’iniezione di capitale per 2. 750 miliardi di Itl – da realizzarsi in tre tranches – da parte del suo azionista di maggioranza (l’Istituto per la ricostruzione industriale Spa o Iri, società finanziaria dello Stato italiano). Successivamente all’avvio di una procedura d’indagine nel 1996 la Commissione ha adottato una decisione1 con cui ha dichiarato l’aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto di dieci impegni da parte delle autorità italiane. A seguito del ricorso proposto dall’Alitalia, il Tribunale ha annullato la decisione del 1997, da un lato in quanto la Commissione non aveva motivato l’utilizzazione dello stesso tasso di rendimento minimo (tasso che avrebbe preteso un investitore privato che avesse agito secondo le leggi di mercato) applicato alla ricapitalizzazione della compagnia Iberia. Dall’altro, la Commissione aveva commesso manifesti errori di valutazione, escludendo dal calcolo del tasso di rendimento interno dell’operazione i costi di insolvenza ai quali l’Iri avrebbe potuto trovarsi esposta in caso di liquidazione dell’Alitalia. La Commissione non aveva peraltro tenuto in considerazione le modifiche apportate al piano di ristrutturazione nel giugno del 1997. Senza riavviare l’intero procedimento, la Commissione ha quindi adottato una nuova decisione che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l’aiuto concesso sotto forma di dotazione di capitale per 2. 750 miliardi di Itl ai fini della ristrutturazione dell’Alitalia, conformemente al piano trasmesso nel 1996 e adeguato nel 1997 e subordinatamente al rispetto di taluni impegni e condizioni. Nel novembre del 2001 l’Alitalia ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della nuova decisione, invocando la violazione dell’obbligo di motivazione, una serie di vizi procedurali, la violazione del diritto di difesa, la violazione dell’obbligo di ottemperare alla sentenza «Alitalia I», nonché l’erronea applicazione del criterio dell’investitore privato e taluni vizi nella fissazione delle condizioni cui era stato subordinato l’aiuto. Con la sentenza pronunciata in data odierna il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Alitalia, confermando la validità della decisione della Commissione del 2001. In particolare, per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, il Tribunale ritiene che l’Alitalia mantenga l’interesse ad agire ancorché la sua ricapitalizzazione sia stata interamente autorizzata e realizzata – non avendo la Commissione sollevato obiezioni in ordine al versamento della terza ed ultima tranche dell’aiuto – ed ancorché l’Alitalia abbia ottenuto l’intero aiuto e non sia più nemmeno soggetta alle condizioni ed agli impegni da rispettare nel corso del periodo di applicazione del piano. Nel merito, il Tribunale considera la decisione sufficientemente motivata, in particolare con riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno (ai fini dell’attuazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato) e ritiene che la Commissione abbia dato corretta esecuzione alla sentenza «Alitalia I». Il Tribunale ha inoltre esaminato le censure formulate dall’Alitalia con riguardo alla determinazione del tasso minimo e del tasso interno senza individuare, in conclusione, manifesti errori di valutazione da parte della Commissione. Il Tribunale dichiara inoltre che la decisione della Commissione non è inficiata da alcun vizio procedurale e – in esito ad un’analisi dettagliata – conferma la validità delle singole condizioni imposte all’Alitalia .  
   
 

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