Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 10 Luglio 2008
 
   
  DECOLLANO TARIFFE AEREE PIÙ TRASPARENTI

 
   
  Strasburgo, 10 luglio 2008 - Il Parlamento ha approvato un regolamento che rafforza la trasparenza delle tariffe aeree imponendo l´indicazione di tutte le tasse, i diritti e i supplementi, rendendo così più comparabili le diverse offerte. Inoltre, razionalizza le norme sul rilascio delle licenze e sulla libertà di prestare servizi nell´Ue. Fissa requisiti più severi sulla solidità finanziaria delle compagnie aeree e sul ricorso a aeroplani e equipaggi di altri vettori. Chiarisce le norme sugli oneri di servizio pubblico. Il Parlamento ha approvato la posizione comune negoziata dal relatore Arūnas Degutis (Alde/adle, Lt) con il Consiglio riguardo al regolamento che fissa norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, poiché questa accoglie gran parte delle proposte avanzate dai deputati nel corso della prima lettura. Il regolamento potrà quindi entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell´Ue ma, visti i tempi tecnici necessari, sembra difficile che le nuove disposizioni si possano già applicare a partire da questa estate. Il regolamento consolida e razionalizza il contenuto dei provvedimenti vigenti sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, sulla libertà di prestare servizi aerei nella Comunità e sulla tariffazione di detti servizi. Al tempo stesso instaura requisiti più severi in materia di solidità finanziaria dei vettori aerei e di ricorso al wet lease dell´aeromobile (la prestazione di un servizio aereo utilizzando un aeromobile e un equipaggio appartenenti ad una compagnia differente). Chiarisce inoltre le norme applicabili agli oneri di servizio pubblico riguardo alle rotte aeree, elimina le incoerenze tra il mercato interno dell´aviazione e i servizi destinati a paesi terzi e semplifica le norme sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti che servono la stessa città. Rafforza, infine, la trasparenza in materia di tariffe aeree offerte a passeggeri e clienti merci. Tariffe libere, chiare e trasparenti - Il regolamento dà facoltà ai vettori aerei comunitari e, per reciprocità, ai vettori aerei dei paesi terzi di fissare liberamente le tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei intracomunitari, fatte salve le disposizioni in materia di oneri di servizio pubblico. Prevede inoltre che gli Stati membri non possono operare discriminazioni in base alla nazionalità o all´identità dei vettori aerei e devono consentire a quelli Ue di fissare tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi tra il proprio territorio e un paese terzo. Precisa, peraltro, che sono abrogate «tutte le restanti limitazioni in materia di fissazione delle tariffe, comprese quelle relative alle rotte verso paesi terzi, derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri». Il regolamento prescrive che - qualsiasi sia la forma di offerta e pubblicità, anche su Internet - le tariffe disponibili dovranno precisare le condizioni ad esse applicabili per i servizi in partenza da un aeroporto situato nella Comunità. Per consentire poi ai clienti di confrontare efficacemente i prezzi dei servizi offerti dalle diverse linee aeree, il prezzo finale da pagare dovrà sempre essere indicato e includere «tutte le tariffe aeree . Le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione». Più precisamente, dovranno essere specificati almeno la tariffa aerea, le tasse, i diritti aeroportuali e «altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti». I supplementi di prezzo opzionali, invece, dovranno essere comunicati «in modo chiaro, trasparente e non ambiguo» all´inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione dovrà avvenire «sulla base dell´esplicito consenso dell´interessato» ("opt-in"). Gli Stati membri dovranno garantire l´osservanza di tutte le norme summenzionate e prescrivere sanzioni - «effettive, proporzionate e dissuasive» - per le loro violazioni. Condizioni per ottenere una licenza d´esercizio e solidità finanziaria - Per poter effettuare servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci nella Comunità, le imprese devono ottenere una licenza d´esercizio che è conferita a condizione che siano rispettati taluni requisiti. Tra questi figura l´obbligo di avere il principale centro di attività in uno Stato membro dell´Ue, di essere titolare di un certificato di operatore aereo, di disporre di uno o più aeromobili e di avere come attività principale la prestazione di servizi aerei. Inoltre, gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati membri devono detenere oltre il 50% dell´impresa, salvo quanto previsto da un accordo con un paese terzo in cui prenda parte la Comunità. Per ottenere la licenza è poi necessario rispettare determinate condizioni finanziarie. Più in particolare, un´impresa che richiede per la prima volta la licenza deve essere in grado di dimostrare di poter far fronte in qualsiasi momento ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi dall´inizio delle operazioni, e ai costi fissi e operativi connessi per un periodo di tre mesi senza tener conto delle entrate derivanti da dette operazioni. Per consentire la verifica di questi presupposti, l´impresa dovrà presentare un piano economico relativo ad almeno tre anni di attività, fornendo una serie di informazioni riguardo ai bilanci, alle previsioni di spesa e di entrate, ai costi di avviamento, alle fonti di finanziamento, agli azionisti, ecc. Dopo due anni dal rilascio della licenza, l´autorità competente dovrà riesaminare l´osservanza di tali prescrizioni. Le compagnie aeree dovranno inoltre notificare in anticipo i loro programmi relativi all´attivazione di un nuovo servizio verso una località non precedentemente servita e qualunque altra modifica sostanziale dell´attività (compresi i cambiamenti del tipo o del numero di aeromobili utilizzati), le eventuali fusioni o acquisizioni previste e le modifiche nell´assetto azionario che riguardino dal 10% in su del capitale. D´altro canto, l´autorità competente, sulla base della propria verifica, potrà sospendere o revocare la licenza d´esercizio se ritiene che un vettore aereo Ue «non è più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi». Tuttavia, potrà rilasciare una licenza provvisoria di massimo un anno «in attesa della ristrutturazione finanziaria», purché «non sussistano pericoli per la sicurezza» e vi sia la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria «soddisfacente entro tale periodo di tempo». D´altro canto, dovrà procedere «senza indugio» a una valutazione approfondita della situazione finanziaria «qualora sussistano chiari segnali dell´esistenza di problemi di natura finanziaria oppure vi siano in corso procedimenti per insolvenza o di natura analoga». Oneri di servizio pubblico - Il regolamento stabilisce i principi generali per gli oneri di servizio pubblico. Più in particolare, sancisce che uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all´interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio. A condizione però che tale rotta «sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall´aeroporto stesso». Tale onere, è precisato, può essere imposto esclusivamente per garantire che sulla rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, «cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale». Il regolamento fissa inoltre i criteri per valutare l´adeguatezza di onere di servizio pubblico e le modalità (gara d´appalto) per assicurarlo. Prevede inoltre che uno Stato membro possa compensare un vettore aereo selezionato in misura non superiore all´importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione . Tenendo conto dei ricavi conseguenti ottenuti . E di un margine di profitto ragionevole». Noleggio di aerei, con o senza equipaggio (wet e dry lease) - Un vettore aereo comunitario può avere a propria disposizione uno o più aeromobili utilizzati in base a un contratto di dry o wet lease (noleggio senza o con equipaggio) che deve essere soggetto ad approvazione preventiva in base al diritto comunitario o nazionale sulla sicurezza aerea. Le compagnie Ue possono quindi impiegare aeromobili immatricolati nella Comunità in base a contratti di wet lease, salvo quando ciò comporti rischi per la sicurezza. Possono anche ricorrere ad aerei immatricolati in un paese terzo purché siano autorizzati dall´autorità competente per il rilascio delle licenze che dovrà verificare se il vettore aereo Ue dimostra «in modo convincente» il rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle comunitarie o nazionali. Inoltre, dovrà giustificare tale scelta con esigenze eccezionali, nel qual caso l´approvazione sarebbe concessa per massimo sette mesi (prorogabile per altrettanto), oppure dovrà dimostrare che il contratto serve a soddisfare esigenze di capacità stagionali che non possono essere ragionevolmente soddisfatte attraverso un contratto con un aereo comunitario. O ancora, dovrà dimostrare che il contratto è necessario per superare difficoltà operative non risolvibili ricorrendo ad aerei comunitari, nel qual caso l´approvazione sarebbe limitata alla durata strettamente necessaria per il superamento delle difficoltà. Libero accesso alle rotte - In forza al regolamento, gli Stati membri dovranno astenersi dall´assoggettare a qualsivoglia permesso o autorizzazione la prestazione di servizi aerei intra-Ue da parte dei vettori aerei comunitari i quali, come regola generale, hanno la facoltà di operare in tutta la Comunità, visto che il provvedimento abroga tutte le limitazioni alla libertà di prestare servizi derivanti da accordi bilaterali tra gli Stati membri. Nell´effettuazione di tali servizi, inoltre, le compagnie aeree potranno combinare servizi aerei e stipulare accordi di code sharing, «fatte salve le norme comunitarie in materia di concorrenza che si applicano alle imprese». Gli Stati membri, inoltre, dovranno consentire analoghi accordi per servizi aerei verso, da e attraverso qualsiasi aeroporto del loro territorio da o verso qualsiasi destinazione nei paesi terzi. Potranno tuttavia imporre delle limitazioni, specie se il paese terzo interessato non consente analoghe opportunità commerciali ai vettori aerei comunitari. Distribuzione del traffico tra aeroporti - Il regolamento dà la possibilità agli Stati membri di regolamentare la distribuzione del traffico aereo tra aeroporti, purché ciò non comporti discriminazioni tra le destinazioni all´interno della Comunità oppure basate sulla nazionalità o sull´identità del vettore aereo. Inoltre, gli aeroporti in questione devono servire la stessa città ed essere dotati di adeguate infrastrutture di trasporto che offrano un collegamento diretto, in meno di novanta minuti. Devono inoltre essere collegati l´uno all´altro e alla città che devono servire da servizi di trasporto pubblico «frequenti, affidabili ed efficienti» e offrire ai vettori aerei i servizi necessari.  
   
 

<<BACK