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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: MINORE ILLECITAMENTE TRATTENUTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 
   
  L’11 luglio 2008 con la sentenza della Corte di giustizia, pronunciata nel procedimento C-195/08 Ppu, con il primo procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte precisa le norme comunitarie relative al rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro stato membro ed afferma che qualora una decisione che nega il rientro di un minore sia stata adottata e portata a conoscenza del giudice d’origine, la sua sostituzione con una decisione di rientro non impedisce al giudice d’origine di certificare l’esecutività della propria decisione che ordina il rientro del minore. Il procedimento pregiudiziale d’urgenza, applicato per la prima volta in questa causa, è stato istituito, a partire dal 1° marzo 2008, per consentire alla Corte di trattare entro un termine notevolmente abbreviato questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Una questione del genere può porsi, ad esempio, in controversie relative alla responsabilità genitoriale, qualora la competenza del giudice nazionale adito ai sensi del diritto comunitario dipenda dalla soluzione della questione pregiudiziale. È esattamente in questa situazione che si trova attualmente la Corte suprema di Lituania. Ad essa è stata presentata un’istanza di non riconoscimento in Lituania di una sentenza pronunciata da un tribunale tedesco che affida la custodia di una minore al padre, residente in Germania, ed obbliga la madre, residente in Lituania, a riportare la minore al padre. La cittadina lituana ha sposato nel 2003 un cittadino tedesco. I due coniugi abitavano in Germania. Due mesi dopo la nascita della loro figlia, nel 2005, essi si sono separati; la bambina ha continuato a vivere con la madre. È stato quindi avviato un procedimento di divorzio. Nel luglio 2006, dopo aver ottenuto il consenso del marito per partire per due settimane di vacanza all’estero con sua figlia, la signora ha lasciato la Germania con la bambina per recarsi in Lituania, dove è rimasta ed abita tuttora. Nell’agosto 2006, l’Amtsgericht Oranienburg (Germania) ha provvisoriamente affidato la custodia della bambina al padre. Nel dicembre 2006 il tribunale regionale di Klaipeda (Lituania) ha respinto un’istanza del padre diretta ad ottenere il rientro di sua figlia in Germania. Da allora sono state adottate una serie di decisioni da parte dei tribunali tedeschi e lituani sulla questione di un eventuale rientro della piccola in Germania. In Germania, l’Amtsgericht Oranienburg ha pronunciato, il 20 giugno 2007, il divorzio dei coniugi, attribuendo la custodia della bambina al papà. Considerata la decisione del tribunale regionale di Klaipeda che negava il rientro in Germania della minore, l’Amtsgericht ha ordinato alla signora di riportare la figlia in Germania e di affidarne la custodia all’ex marito. In particolare, l’Amtsgericht ha rilasciato il certificato che, ai sensi del regolamento comunitario relativo all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, conferisce esecutività alla decisione di rientro e consente il suo riconoscimento automatico in un altro Stato membro. In Lituania, da un lato, la decisione iniziale che negava il rientro della bambina è stata riformata nel marzo del 2007, avendo la Corte d’appello ordinato il rientro della minore in Germania. Nel frattempo, l’esecuzione di tale decisione è stata sospesa. D’altro lato, la signora ha presentato in via giudiziaria un’istanza diretta ad ottenere il non riconoscimento della decisione di rientro adottata dall’Amtsgericht Oranienburg. Di conseguenza, la Corte suprema di Lituania si chiede se, malgrado l’esecutività della decisione di rientro, possa esaminare l’istanza sulla base del fatto che l’Amtsgericht non avrebbe rispettato le procedure previste dal regolamento comunitario. In particolare, la Corte suprema di Lituania chiede se l’Amtsgericht avesse il diritto di certificare l’esecutività della decisione di rientro sebbene, in seguito alla riforma della decisione contro il rientro adottata dal tribunale regionale di Klaipeda, non fossero più soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento subordina il rilascio del certificato. Nella sua sentenza la Corte rileva che il certificato relativo all’esecutività non può essere rilasciato senza che sia stata prima adottata una decisione contro il rientro. Nella causa principale, tuttavia, la riforma della decisione iniziale di rifiuto da parte della Corte d’appello lituana non impediva all’Amtsgericht Oranienburg di rilasciare il certificato. Infatti, gli incidenti procedurali che si producono o si riproducono nello Stato membro dell’esecuzione dopo l’emanazione di una decisione contro il rientro non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento comunitario in questione. Se così non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l’obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell’esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall’ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto. La Corte conclude che, una volta che una decisione contro il rientro sia stata emanata e portata a conoscenza del giudice d’origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato che conferisce esecutività alla decisione di tale giudice, che la decisione iniziale contro il rientro sia stata sospesa, riformata, annullata o comunque non sia passata in giudicato o sia stata sostituita da una decisione di rientro, quando il rientro del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all’autenticità di tale certificato ed essendo quest’ultimo stato redatto conformemente alle disposizioni del regolamento, l’opposizione al riconoscimento della decisione di rientro è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l’esecutività della decisione certificata e pronunciare il rientro immediato del minore .  
   
 

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