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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

 
   
  Il 17 luglio 2008 è stata pronunciata una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-347/06, Asm Brescia Spa/comune di Rodengo Saiano, relativa alla concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas. Il Decreto legislativo n. 164/00, recependo la direttiva 98/30/Ce, ha stabilito il principio secondo cui le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita del gas sono libere. In particolare, con riguardo al segmento finale del percorso del gas, la vendita, a partire dal 1º gennaio 2003, è pienamente liberalizzata e aperta a tutte le imprese che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione ministeriale mentre la distribuzione è qualificata come servizio pubblico nella disponibilità dei comuni ed è affidata a concessionari scelti esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. La Asm Brescia è concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale dal 1984. La scadenza del suo contratto era stata fissata al 31. 12. 2029. Nel luglio 2005, il Comune ha deciso la risoluzione anticipata della concessione al 31 dicembre 2005 e di individuare tramite gara il nuovo gestore del servizio per il periodo successivo. Contro la delibera consigliare, Asm ha proposto ricorso al Tar Lombardia che, a sua volta, si è rivolto alla Cgce con alcune domande pregiudiziali. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se una normativa, come quella in questione nella causa principale, che prolunga automaticamente la durata del periodo transitorio al termine del quale è risolta anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale, come quella in questione nella causa principale, rilasciata senza il preventivo svolgimento di una procedura di gara, è coerente con il Trattato e la direttiva sul gas naturale. La direttiva 2003/55 ha ad oggetto il completamento del mercato interno nel settore del gas naturale. Il calendario di apertura per quanto riguarda la fornitura del gas naturale dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti idonei, ovverosia quelli che hanno il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore, siano, a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i clienti. Tale disposizione riguarda la fornitura del gas naturale e non la sua distribuzione. Pertanto, non se ne può desumere alcun obbligo in capo agli Stati membri di porre fine ai contratti di distribuzione attribuiti in assenza di procedura di gara. Il giudice del rinvio chiede ancora se gli artt. 43 Ce, 49 Ce e 86, n. 1, Ce nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza ostino ad una normativa come quella in questione nella causa principale, che dispone il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale cessa anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale. Per la Corte una concessione di servizio pubblico come quella in questione nella causa principale non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive relative alle diverse categorie di appalti pubblici. Tuttavia le autorità pubbliche sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato Ce, in generale, e il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, in particolare. Qualora siffatta concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Tale disparità di trattamento può tuttavia essere giustificata da circostanze oggettive, quali la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto. A tale proposito, in una situazione come quella della causa principale, occorre tener conto di tre ordini di elementi. In primo luogo, la direttiva 2003/55 non prevede che si rimettano in discussione le concessioni di distribuzione del gas in essere. In secondo luogo, la concessione rilasciata nel 1984 doveva produrre effetti fino al 2029. In terzo luogo, il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese. La concessione in questione nella causa principale è stata attribuita nel 1984, quando la Corte non aveva ancora dichiarato che dal diritto comunitario primario derivava che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza. Ciò premesso, il principio della certezza del diritto esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico. Compete al giudice del rinvio valutare se il prolungamento della durata del periodo transitorio possa essere considerato necessario ai fini del rispetto del principio della certezza del diritto. Per questi motivi, la Corte dichiara che la direttiva 2003/55/Ce (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) non osta a che una normativa di uno Stato membro preveda il prolungamento della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale. Inoltre, secondo la Corte, i principi di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di divieto dei diritti speciali o esclusivi per certe imprese non ostano a che una normativa di uno Stato membro preveda il prolungamento della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale, purché tale prolungamento possa essere considerato necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico.  
   
 

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