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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONDONO IVA

 
   
  Il 17 luglio 2008 con la sentenza relativa alla causa C-132/06 (Commissione / Italia) la Corte di Giustizia ha condannato il condono fiscale italiano sull’Iva, affermando anche che la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti colpevoli di frode. La legge italiana prevede, per gli anni compresi tra il 1998 ed il 2001, la possibilità per i soggetti passivi Iva di rettificare le dichiarazioni presentate, attraverso una «Dichiarazione integrativa» accompagnata dal pagamento della maggiore imposta dovuta a titolo di Iva calcolata mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta. Una procedura di «Definizione automatica» consente peraltro ai soggetti passivi, che non hanno presentato la dichiarazione, di versare un importo corrispondente (o inferiore) al 2% dell’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, ed un importo pari al 2% dell’Iva detratta nel medesimo periodo. Ognuno di questi due meccanismi comporta l´estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, l´esclusione dell’applicazione al contribuente di sanzioni penali, nonché l’esclusione di ogni accertamento tributario (fino al limite, tuttavia, equivalente al doppio dell’importo dell’Iva che risulta nella dichiarazione integrativa riguardo a questa procedura). La Commissione sostiene che l’Italia, avendo previsto in maniera espressa e generale la rinuncia all´accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, ha violato gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e dal principio generale di leale cooperazione. Essa sottolinea che la direttiva ha lo scopo di fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti di controllo necessari per assicurare l´esatta riscossione dell’imposta, mediante un´efficace azione di accertamento e di lotta all´evasione. La Commissione sostiene che uno Stato membro non ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all´obbligo di assoggettare ad Iva determinate categorie di operazioni. La Corte ricorda innanzitutto che ogni Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire che l’Iva dovuta nel suo territorio sia interamente riscossa, verificando le dichiarazioni fiscali, calcolando l’imposta dovuta e garantendone la riscossione. Se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà nell’applicazione dei mezzi a loro disposizione, essi sono tuttavia tenuti a garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e a non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti. La legge italiana induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione. La Corte dichiara che lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che beneficiano del condono fiscale conduce ad una quasi-esenzione fiscale che, per la sua entità 2, pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell´Iva e danneggia il mercato comune, poiché i contribuenti in Italia possono sperare di non dovere versare una considerevole parte degli oneri fiscali. La Corte respinge, invece, la giustificazione, avanzata dall’Italia, che attribuisce al condono fiscale il merito di avere consentito all’erario di recuperare immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giudiziari, una parte dell’Iva non dichiarata inizialmente. Essa ritiene, al contrario, che la misura in questione - introdotta appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l’Iva e implicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto - consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente agli obblighi in materia di Iva, perfino quando le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare le irregolarità. La Corte condanna, perciò, la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili relative all’Iva, effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e l’obbligo di leale cooperazione .  
   
 

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