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Notiziario Marketpress di Venerdì 18 Luglio 2008
 
   
  TRENTO: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ IDROTERMALI APPROVATI I NUOVI CRITERI DI FINANZIAMENTO

 
   
  La giunta provinciale ha approvato l’ 1 agosto su proposta dell’assessore all’agricoltura commercio e turismo Tiziano Mellarini, i nuovi criteri per gli interventi di sviluppo delle attività idrotermali in Trentino. Tra le novità, le modalità di erogazione delle agevolazioni, destinate direttamente alle amministrazioni comunali interessate, e non più agli enti o società, così da permettere aumenti di capitale e rafforzare la presenza nelle attività turistiche ed economiche. I nuovi criteri si applicheranno alle domande presentate dal 1 luglio 2008. Lo sviluppo del settore termale, soprattutto in termini turistici, rende necessario alcuni aggiornamenti degli strumenti operativi. Per questa ragione la giunta provinciale, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura commercio e turismo Tiziano Mellarini, ha approvato oggi i nuovi criteri degli interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali. In particolare, le esigenze di aggiornamento richiedevano l’abolizione dei termini per la presentazione delle domande di contributo e degli elenchi delle iniziative agevolabili, analogamente a quanto già fatto nelle altre normative di settore, per maggior flessibilità e riduzione dei tempi di risposta. A questo proposito viene introdotta la possibilità di domanda unica relativa ad un insieme di iniziative nell’ambito di un progetto strategico di investimenti o di un business plan (anche pluriennale), sulla base di accordi o intese tra soggetti pubblici. Inoltre è stata introdotta la possibilità di concessione delle agevolazioni ai comuni per apporti al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti, partecipati dagli stessi enti ed operanti nel settore delle attività idrotermali. Modalità di presentazione delle domande. In caso di aumento di capitale o del fondo di dotazione da parte di più comuni per la realizzazione indiretta degli investimenti, è presentata una sola domanda da parte di un Comune capofila. Le domande dovranno riguardare investimenti non ancora iniziati e, in caso di domande per aumenti di capitale o del fondo di dotazione da parte di soggetti partecipati da Comuni, potranno essere presi in considerazione gli aumenti di capitale o del fondo di dotazione sottoscritti e non ancora versati. Per quanto riguarda la valutazione, la Giunta provinciale può, con propria delibera, riservare annualmente fondi a determinate tipologie di investimenti, ad interventi in zone svantaggiate ovvero alla realizzazione di iniziative definite in accordi o intese tra soggetti pubblici. Nell’ambito delle iniziative su immobili, gli interventi di ristrutturazione devono avvenire almeno secondo lo standard di ecoefficienza degli edifici “certificato”, così come sono ammissibili gli acquisti di terreni e di immobili propedeutici a tali opere. In caso di domande comprendenti una pluralità di iniziative da realizzare nell’ambito di accordi o intese tra soggetti pubblici, l’acquisto di immobili o terreni può essere oggetto di agevolazione separata rispetto alla realizzazione delle opere. A questo proposito, la delibera prescrive l’obbligo di realizzazione delle opere. Gli interventi finanziabili possono comprendere esercizi ricettivi, ricreativi e di svago, parchi, giardini ed altre opere complementari annessi a stabilimenti termali, purché collegati in maniera diretta allo stabilimento o reparto termale. Misura dei contributi. I livelli agevolativi per Comuni e loro Consorzi sono stabiliti dalla legge, nelle concessioni alle imprese il livello massimo è del 50%. Questa quota è modificabile solo negli interventi di sfruttamento economico delle risorse. A) Interventi di salvaguardia, attività di studio e ricerca delle sorgenti termali e della fitobalneoterapia: Per le domande da parte di imprese, la misura dei contributi in conto capitale viene stabilita nel 50% della spesa ritenuta ammissibile. Per le domande da parte di Comuni o loro forme associative, interamente situati nelle zone montane maggiormente svantaggiate, il finanziamento è pari al 95% della spesa ammessa. Per le domande nelle altre zone, le agevolazioni ai Comuni sono concesse nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa provinciale in materia di finanza locale; tali misure sono aumentate di 10 punti percentuali, comunque entro il massimo del 95%, in caso di interventi realizzati mediante forme associative dei comuni. B) Iniziative relative all’utilizzo delle acque termali o alla fitobalneoterapia: Le agevolazioni ai Comuni sono concesse nelle misure e secondo le modalità previste dalla normativa provinciale in materia di finanza locale, fatto salvo quanto previsto al punto 7), ultimo periodo; tali misure sono aumentate di 10 punti percentuali, comunque entro il massimo del 95%, in caso di interventi realizzati mediante forme associative dei Comuni. Tuttavia qualora il Comune o la forma associativa di Comuni beneficiaria svolga l’attività d’impresa agevolata, i contributi possono essere concessi solo a titolo “de minimis”. Nel caso di realizzazione indiretta da parte di Comuni o loro forme associative, tramite società o ente partecipato: il finanziamento ai soci o aderenti è cumulabile con l’eventuale contributo concesso direttamente a tale società o ente partecipato, comunque entro il massimo complessivo del 95% della spesa ammessa per gli investimenti; l’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti. Per le agevolazioni a favore di altri soggetti i livelli agevolativi sono i seguenti:
micro (*) imprese piccole imprese medie imprese grandi imprese
Regime aiuti (a scelta del richiedente) Regime ordinario Regime ordinario Regime d. M. Regime ordinario Regime d. M. Regime d. M.
Iniziative relative a:
· Captazione, adduzione ed accumulo di acque per uso termale 40% 15% 40% 7,5% 40% 40%
· Investimenti in stabilimenti curativi già esistenti e in nuovi stabilimenti termali 40% 15% 40% 7,5% 40% 30%
· Investimenti in centri benessere, strutture ricreative e di svago in genere annesse a stabilimenti termali
- zone montane maggiormente svantaggiate (**) 40% 15% 40% 7,5% 40% 25%
- altre zone 35% 15% 35% 7,5% 30% 20%
· Investimenti in strutture ricettive annesse a stabilimenti termali
- zone montane maggiormente svantaggiate (**) 40% 15% 40% 7,5% 30% 20%
- altre zone 35% 15% 30% 7,5% 25% 20%
Investimenti ambientali facoltativi (***) 40% 40% 40% 40%
Modalità di concessione dei contributi Per iniziative con spesa ammessa (intesa come valore ritenuto congruo per gli investimenti da realizzare) fino a 250. 000 euro i contributi sono concessi in unica soluzione, mentre al di sopra di tale soglia sono concessi contributi annui costanti. La durata dei contributi annui costanti è correlata all´ammontare degli investimenti ed è determinata come segue:
da 250. 000 a 500. 000 euro 5 anni
oltre i 500. 000 euro 10 anni.
Erogazione di anticipazioni sui contributi - In relazione alle iniziative ammesse alle agevolazioni possono essere concessi, con decorrenza dall´avvenuto inizio delle iniziative medesime, anticipi sui contributi annui costanti fino ad un massimo di 6 semestralità, e comunque non oltre la metà delle semestralità concesse, e sui contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50%. La concessione dei predetti anticipi è subordinata, salvo che per gli enti pubblici, alla presentazione di idonee garanzie da parte dei soggetti beneficiari. Le erogazioni di agevolazioni ai Comuni o loro forme associative di contributi pluriennali sono disposte da Cassa del Trentino S. P. A. , così come previsto dalla legge provinciale. In caso di realizzazione indiretta di Comuni tramite società o ente partecipato, va inoltre presentata la certificazione comunale che attesta la sottoscrizione e l’integrale versamento dell’aumento di capitale della società o ente partecipato per la realizzazione dell’investimento termale. .
 
   
 

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