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Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Settembre 2008 |
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STUDENTI E PENSIONATI IN VENDEMMIA: SI SPERIMENTA IN TRENTINO IL LAVORO ACCESSORIO PAGATI (7,50 EURO ALL’ORA) CON VOUCHER PREVENTIVAMENTE ACQUISTATI DAI DATORI DI LAVORO
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E’ partita lo scorso agosto la sperimentazione delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio per la vendemmia 2008. L’istituto del lavoro accessorio era stato introdotto dalla “”Legge Biagi”, ma erano mancati sino ad oggi i presupposti per poterlo applicare. Il decreto 12 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha avviato una fase di sperimentazione, che potrà realizzarsi in forza di una convenzione recentemente sottoscritta dalla Provincia, dall’Inps e dall’Inail. La sperimentazione riguarderà – per il momento - le sole vendemmie, di breve durata ed a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati. Poche e semplici le formalità che lavoratori e datori di lavoro dovranno compiere. A gestire l’operazione sarà l’Inps di Trento, presso la sede della quale, in via Orfane, i datori di lavoro potranno ritirare a partire dal 18 agosto i voucher, vale a dire i titoli cartacei di pagamento per le retribuzioni dei giovani e pensionati assunti per le vendemmie. “Si tratta di uno strumento duttile e flessibile e che al tempo stesso garantisce il rispetto delle regole e della copertura assicurativa – ha spiegato stamane in conferenza stampa l’assessore al lavoro Marta Dalmaso – che ci auguriamo venga presto esteso anche ad altre tipologie di lavoro saltuario e ad altre categorie di lavoratori”. Significativi – come ha spiegato il direttore della sede Inps di Trento, Gaetano Guerriero - i vantaggi sia per i lavoratori (integrazione delle proprie entrate, compenso esente da ogni imposizione fiscale e senza alcuna incidenza sullo stato di disoccupato o inoccupato) sia per i datori di lavoro (possibilità di beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali infortuni sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto). Le modalità attraverso le quali è possibile fare ricorso al lavoro accessorio sono state illustrate in conferenza stampa da Sergio Vergari, dirigente del Servizio Lavoro. Sono considerati studenti i giovani da 16 a 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di grado secondario od universitario, prescindendo dall’anzianità di iscrizione o di frequenza. Sono considerati pensionati coloro che sono titolari di un trattamento di quiescenza per vecchiaia ed anzianità. Sono dunque esclusi dalla categoria dei pensionati i lavoratori in mobilità e le casalinghe non titolari di pensione. Il periodo nel quale sarà possibile utilizzare in provincia di Trento il lavoro occasionale accessorio va da agosto a novembre 2008. Sia i lavoratori interessati a svolgere prestazioni occasionali che i datori di lavoro, dovranno preliminarmente registrarsi all’Inps secondo una delle seguenti modalità: chiamando il Contact center Inps/inail (numero gratuito 803. 164); via internet al sito: www. Inps. It ; presso la sede provinciale Inps di Trento, via delle Orfane, 8. I datori di lavoro potranno rivolgersi alle associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Il datore di lavoro dovrà altresì comunicare all’Inail, prima dell’inizio della vendemmia e per via telematica o tramite call-center, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo ove si svolgeranno i lavori ed il periodo presunto dell’attività lavorativa (l’Inail mette a disposizione per tali comunicazioni il numero di fax 800-657657). La prestazione di lavoro accessorio occasionale viene retribuita mediante voucher, acquistati in via preventiva dal datore di lavoro e con un valore nominale di 10 Euro ciascuno (comprensivo della contribuzione Inps, Inail e del costo di gestione). Al lavoratore va il valore netto di 7,50 Euro per ciascun buono. Il vaucher, calcolato secondo la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore dell’agricoltura, corrisponde ad un’ora di lavoro, fatta salva la diversa previsione da parte della contrattazione collettiva provinciale. Dopo aver individuato i lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio, il datore di lavoro invia all’Inps la richiesta dei vaucher, che dovrà contenere: i dati anagrafici di ciascun lavoratore ed il relativo codice fiscale; la data d’inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Ogni datore di lavoro agricolo potrà acquistare al massimo 1. 000 buoni per un valore nominale di 10. 000 Euro. Per i lavoratori il tetto massimo annuale di reddito da lavoro accessorio conseguibile presso ciascun datore di lavoro non potrà superare i 5. 000 Euro. Il compenso percepito dal lavoratore non incide sullo stato di disoccupato, inoccupato o pensionato ed è esente da qualsiasi imposta. L’acquisto dei vaucher da parte del datore di lavoro può avvenire per via telematica sul sito internet dell’Inps ovvero mediante buoni cartacei, disponibili a partire dal 18 agosto, presso le sedi provinciali Inps (ritirabili anche tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo). I vaucher cartacei saranno costituiti da carnet di 5 buoni del valore nominale di 10 Euro ciascuno. In caso di acquisto dei voucher per via telematica, il pagamento della prestazione al lavoratore può avvenire tramite una carta denominata Inps Card emessa da Poste italiane spa. La carta viene spedita, senza richiesta, al domicilio di tutti i lavoratori che danno la propria disponibilità a svolgere lavori occasionali per la vendemmia 2008, registrandosi negli archivi Inps. Il lavoratore potrà attivare la carta presso un qualsiasi ufficio postale. Se il lavoratore decide di non usufruire della carta, potrà richiedere il pagamento della prestazione con bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali. Qualora il datore di lavoro decida di pagare il lavoratore con i vaucher cartacei, questi andranno preventivamente compilati con i propri dati e quelli del lavoratore a cui sono destinati. Quest’ultimo li convaliderà con la propria firma e potrà così incassarli presso qualsiasi ufficio postale. La procedura descritta non prevede ulteriori adempimenti del datore di lavoro, sia nei confronti della pubblica amministrazione (le prestazioni di lavoro accessorio secondo la nota diffusa il 14 febbraio di quest’anno dal ministro del lavoro sono escluse dall’obbligo della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego) che nei confronti del lavoratore. A quest’ultimo non deve essere consegnata alcuna attestazione di assunzione, alcun contratto di lavoro e nemmeno la busta paga. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, di disoccupazione né di assegno al nucleo familiare. . |
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