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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SUPERAMENTO DEI VALORI MASSIMI DI PARTICELLE FINI

 
   
  Lo scorso 25 luglio 2008, nella causa C-237/07 (Dieter Janecek / Freistaat Bayern) la Corte ha sentenziato che in caso di rischio di superamento dei valori massimi di particelle fini, i diretti interessati possono ottenere dalle autorità competenti la predisposizione di un piano d’azione e che gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, a breve termine, nel contesto di un piano di azione le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori. La direttiva comunitaria in materia di valutazione e di gestione della qualità dell´aria ambiente enuncia che gli Stati membri predispongono piani d´azione che indicano le misure da adottare a breve termine in casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d´allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. Il sig. Janecek risiede lungo la Landshuter Allee, sulla circonvallazione interna di Monaco di Baviera, a circa m 900 a nord di una stazione di controllo della qualità dell´aria. Le misurazioni effettuate in questa stazione hanno dimostrato che, nel corso del 2005 e del 2006, il valore massimo per le emissioni di particelle fini è stato superato ben più di 35 volte, laddove questo numero di violazioni rappresenta il massimo autorizzato dalla legge tedesca sulla lotta all´inquinamento. Il sig. Janecek ha proposto ricorso, chiedendo che fosse ordinato al Freistaat Bayern di predisporre un piano di azione per la qualità dell´aria nel settore della Landshuter Allee, affinché vengano stabilite le misure da adottare a breve termine per garantire l´osservanza del numero massimo autorizzato di 35 violazioni annuali del valore stabilito come soglia per le emissioni di particelle fini. Poiché il suo ricorso è stato respinto in primo grado, il sig. Janecek ha interposto appello dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Quest’ultimo ha giudicato che i residenti interessati possono pretendere dalle autorità competenti la predisposizione di un piano di azione, ma che essi non possono chiedere che quest´ultimo contenga le misure idonee a garantire l´osservanza a breve termine dei valori massimi di emissione. Il sig. Janecek e il Freistaat Bayern hanno proposto ricorso avverso tale sentenza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. A parere di detto giudice, il sig. Janecek, sulla base unicamente dell’ordinamento nazionale, non può invocare nessun diritto alla predisposizione di un piano d’azione. Ciò nondimeno, il Bundesverwaltungsgericht ha chiesto alla Corte se una persona possa pretendere dalle competenti autorità nazionali, in forza del diritto comunitario, la predisposizione di un piano d’azione, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme. Nella sua sentenza odierna, la Corte si è espressa in senso affermativo. Essa ricorda che è incompatibile con il carattere vincolante della direttiva escludere, in linea di principio, che l´obbligo che essa impone possa essere invocato dagli interessati. Di conseguenza, in caso di rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme, i diretti interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell´ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l´inquinamento atmosferico. Per quanto concerne il contenuto dei piani d’azione, la Corte rileva che gli Stati membri non hanno l´obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi superamento. Essi hanno come unico obbligo di adottare, a breve termine, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori massimi o delle soglie di allarme ed a ritornare gradualmente ad un livello inferiore ai detti valori, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell’insieme degli interessi in gioco .  
   
 

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