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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO NELL´UNIONE PER UN CONIUGE EXTRACOMUNITARIO

 
   
  Con sentenza 25 luglio 2008 relativa alla causa C-127/08 (Metock e a. /Minister for Justice, Equality and Law Reform) la Corte di giustizia ha affermato che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell´unione può circolare e soggiornare con il detto cittadino all’interno dell’unione senza aver prima soggiornato legalmente in uno Stato membro. Il diritto del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell´Unione, di accompagnare o di raggiungere il detto cittadino non può essere subordinato alla condizione che egli abbia prima soggiornato legalmente in un altro Stato membro. Secondo la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell´Unione, ciascun cittadino ha il diritto di circolare e soggiornare nel territorio di un altro Stato membro in qualità di lavoratore o studente o se dispone di un´assicurazione malattia che copra tutti i rischi e di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell´assistenza sociale. I familiari di un cittadino dell´Unione europea hanno il diritto di circolare e soggiornare negli Stati membri insieme al detto cittadino. Essi possono fare ingresso in uno Stato membro se possiedono un visto d´ingresso o una carta di soggiorno emessi da uno Stato membro. La normativa irlandese che recepisce questa direttiva prevede che il cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell´Unione, può soggiornare con il cittadino in Irlanda o raggiungerlo solo se soggiorni già legalmente in un altro Stato membro. La questione della conformità della normativa irlandese con la direttiva è stata sollevata in quattro cause pendenti dinanzi alla High Court d´Irlanda. In ciascuna di queste cause, il cittadino di un paese terzo è giunto in Irlanda ed ha chiesto asilo politico. In tutti i casi, l´istanza è stata respinta. Durante il loro soggiorno in Irlanda questi quattro cittadini hanno contratto matrimonio con cittadini dell´Unione che non avevano la cittadinanza irlandese, ma soggiornavano in Irlanda. Nessuno dei matrimoni è un matrimonio fittizio. Dopo il matrimonio, ciascun coniuge extracomunitario ha presentato domanda di permesso di soggiorno in qualità di coniuge di un cittadino dell´Unione. Queste domande sono state respinte dal Minister for Justice irlandese in quanto il coniuge non soddisfaceva il requisito del previo soggiorno legale in un altro Stato membro. Avverso tali decisioni sono stati proposti alcuni ricorsi dinanzi alla High Court, la quale ha chiesto alla Corte di giustizia se un siffatto requisito, del previo soggiorno legale in un altro Stato membro, sia conforme alla direttiva e se le circostanze del matrimonio e la modalità, secondo la quale il coniuge extracomunitario di un cittadino dell´Unione è entrato nello Stato membro interessato, abbiano conseguenze ai fini dell´applicazione della direttiva. La Corte constata che, per quanto concerne i familiari di un cittadino dell´Unione, l´applicazione della direttiva non è subordinata al presupposto che essi abbiano soggiornato previamente in uno Stato membro. La direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell´Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che lo accompagnino o lo raggiungano in questo Stato membro. La definizione di familiari contenuta nella direttiva non pone distinzioni a seconda che essi abbiano già soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro. Quest´interpretazione è confermata da numerosi articoli della direttiva ed è corroborata dalla giurisprudenza della Corte. La Corte ritiene che la sua sentenza Akrich, nella quale ha dichiarato che, per poter godere dei diritti d´ingresso e soggiorno in uno Stato membro, il coniuge extracomunitario di un cittadino dell´Unione debba soggiornare legalmente in uno Stato membro quando si trasferisce, in compagnia di un cittadino dell´Unione, verso un altro Stato membro, deve essere ripensata. Il godimento di diritti di tal genere non deve dipendere da un previo soggiorno legale del coniuge in un altro Stato membro. La Corte sottolinea che, se i cittadini dell´Unione non fossero autorizzati a condurre una vita di famiglia normale nello Stato membro ospitante, l´esercizio delle libertà loro garantite dal trattato sarebbe seriamente ostacolato, poiché essi sarebbero dissuasi dall´esercitare i loro diritti d´ingresso e soggiorno nel detto Stato membro. Alle tesi del Minister for Justice nonché di numerosi Stati membri, secondo le quali un´interpretazione della direttiva nel senso fatto proprio dalla Corte avrebbe gravi conseguenze, comportando un enorme aumento del numero di persone potenzialmente beneficiarie di un diritto di soggiorno all´interno della Comunità, la Corte replica che solo i familiari di un cittadino dell´Unione, che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione, possono godere dei diritti d´ingresso e soggiorno ai sensi della direttiva. Per di più, gli Stati membri possono negare l´ingresso e il soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; un diniego del genere sarà fondato su un esame individuale del caso specifico. Essa aggiunge che gli Stati membri possono parimenti rifiutare, estinguere o ritirare qualsiasi diritto attribuito dalla direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, come ad esempio nell´ipotesi di matrimoni fittizi. Infine, la Corte dichiara che il coniuge extracomunitario di un cittadino dell´Unione, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino, può beneficiare della direttiva a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante. La Corte precisa che la direttiva non prescrive che il cittadino dell´Unione abbia già costituito una famiglia nel momento in cui si trasferisce affinché i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, possano beneficiare dei diritti conferiti dalla detta direttiva. Per di più, la Corte giudica indifferente il fatto che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell´Unione, abbiano fatto ingresso nello Stato membro ospitante prima di o dopo essere divenuti familiari del detto cittadino; tuttavia, lo Stato membro ospitante ha il diritto di sanzionare, nel rispetto della direttiva, l´ingresso e il soggiorno nel suo territorio realizzati in violazione delle norme nazionali in materia di immigrazione.  
   
 

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