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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Settembre 2008
 
   
  TRENTO: DAL 1º SETTEMBRE LE DOMANDE PER L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI DI GENITORI SEPARATI

 
   
  Trento, 9 settembre 2008 - A partire dal 1° settembre i Servizi sociali dei Comuni di Trento e di Rovereto e dei Comprensori potranno accogliere le domande per l’anticipazione, da parte della Provincia autonoma di Trento, dell’assegno di mantenimento per i figli di genitori separati. Si tratta delle somme stabilite dal giudice, destinate al mantenimento dei minori (anche se figli di genitori non sposati), ma non pagate dal genitore obbligato al genitore, o altre persone, a cui è stato affidato il minore. Somme che vengono appunto anticipate dagli enti gestori delegati all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali e che, dopo l’erogazione, la Provincia provvederà direttamente a riscuotere, interessi maturati compresi, dal genitore obbligato al mantenimento. Condizioni per l´erogazione l´esistenza di un provvedimento del tribunale che stabilisce l´importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato; l´ atto di precetto ritualmente notificato e non ottemperato nel termine di dieci giorni da parte del genitore inadempiente: la minore età del figlio destinatario dell´assegno; la dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con la quale viene trasferito alla Provincia autonoma di Trento il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura pari alle somme anticipate al beneficiario. Chi può fare la domanda - Il genitore, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altra persona a cui è stato dato l’affidamento del minore da parte del tribunale, a condizione che: sia residente sul territorio della provincia di Trento; appartenga al nucleo familiare del minore: la sua condizione economica e patrimoniale e quella del minore siano nei limiti dei parametri Icef stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento. A quanto ammonta l’assegno - L’importo dell’assegno di mantenimento è pari alla quota prevista dalla sentenza del tribunale, tenuto conto del numero di figli minori e comunque in misura non superiore alla quota mensile di 290 euro (rivalutata annualmente dalla Giunta provinciale) per un minore. In caso di più minori interessati alla corresponsione dell’assegno, l’importo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile la scala di equivalenza. Nel caso di pagamento parziale dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l’ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, salvo i mesi per i quali il genitore obbligato ottempera al versamento in misura almeno pari alla somma erogata dalla Provincia con l’anticipazione. Decorrenza e durata della prestazione – Dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e per la durata massima di dodici mesi, rinnovabile fino alla maggiore età del minore previa presentazione della relativa domanda e del perdurare delle condizioni di necessità e dei requisiti previsti. Dove fare la domanda - Presso i Servizi Attività Sociali dei Comuni di Trento e di Rovereto e del Comprensorio della propria zona di residenza. .  
   
 

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