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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  DISCIPLINA DEL TRASPORTO AEREO DI STATO

 
   
  Roma, 8 settembre 2008 - ll Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato, ha emanato il 25 luglio 2008 la direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2008, che disciplina il trasporto aereo di Stato. Questi i punti di maggior rilievo. Il trasporto aereo di Stato é disposto in favore delle seguenti Autorità: a) Presidente della Repubblica; b) Presidenti del Senato e della Camera; c) Presidente del Consiglio dei Ministri; d) Presidente della Corte costituzionale; e) ex Presidenti della Repubblica. La finalità del trasporto aereo di Stato è di conferire certezza nei tempi e celerità nei trasferimenti delle Autorità per consentire alle stesse di attendere più efficacemente e compiutamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ovvero ad assicurare loro un adeguato livello di tutela o il trattamento protocollare connesso al rango rivestito. Può essere altresì disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e le delegazioni ufficiali degli Organi costituzionali, qualora sussistano comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all´efficace esercizio delle funzioni istituzionali, e non siano disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto. Il trasporto aereo di Stato può anche essere disposto – ma solo in casi eccezionali – per Vice Ministri e Sottosegretari di Stato (art. 1). Ragioni sanitarie d´urgenza possono autorizzare il trasporto aereo di Stato: in favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste, nel luogo ove si trovano, la possibilità di assisterli adeguatamente. Quando debbono essere eseguiti interventi sanitari entro limiti di tempo improrogabili, come nel caso di trapianti di organi, per il trasporto di organi da trapianto o di personale sanitario per l´esecuzione dei trapianti stessi (art. 2). Il trasporto aereo di Stato, infine, può anche essere disposto: in favore di cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all´estero, quando sussistano condizioni di grave disagio connesse a situazioni di malattia o calamità, oppure in favore di altri soggetti qualora contingenti ragioni connesse al ruolo dell´Italia nell´ambito delle Organizzazioni Internazionali e alla cura degli interessi nazionali ne rendano necessaria la concessione in assenza di altre modalità di trasporto. In favore di Capi di Stato, alte Autorità estere, esponenti di enti di grande rilevanza anche internazionale (quando lo richieda l´interesse nazionale), incaricati di missioni straordinarie in rappresentanza del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4). .  
   
 

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