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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  PRATICHE COMMERCIALI SLEALI: SUL SITO DEL MINISTERO I CODICI A DIFESA DEI CONSUMATORI

 
   
  Sono solamente due i codici di condotta linkati dal Ministero per lo Sviluppo economico sul proprio sito internet alla sezione “pratiche commerciali sleali”, raggiungibile all’indirizzo http://pratichesleali. Sviluppoeconomico. Gov. It/home. Htm. Si tratta dei codici di condotta dell’Iap (Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria) e di Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori), che raggruppa le principali aziende nazionali e internazionali che operano in Italia nel comparto della vendita diretta a domicilio. Sul sito del Ministero si legge che, a seguito del recepimento da parte del Governo italiano della Direttiva europea 2005/29 sulle «pratiche commerciali sleali» - che, attraverso i due Decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007, ha permesso all’Italia di essere uno dei primi Paesi dell’Unione Europea a dotarsi di una normativa a tutela dei consumatori - l’Italia ha ora «un punto di riferimento normativo unico», che «garantisce i diritti e chiarisce quali pratiche commerciali sono consentite e quali vietate». I due provvedimenti sostituiscono e integrano la precedente disciplina in materia (Codice di Consumo del 2005) sia in materia di pubblicità ingannevole sia di pratiche commerciali scorrette. In particolare l’articolo 27-quater del nuovo Codice di Consumo prevede che: «Le associazioni, o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una, o più pratiche commerciali, o ad uno, o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta, che definiscono il comportamento dei professionisti (aderenti) che si impegnano a rispettare tali codici, con l´indicazione del soggetto responsabile, o dell´organismo incaricato del controllo della loro applicazione». A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore della nuova normativa, solo le citate due associazioni - Iap e Avedisco - hanno ottenuto la segnalazione sul sito del Ministero, le quali, si legge ancora all’art 27-quater, «comunicano periodicamente al ministero per lo Sviluppo economico le decisioni adottate».  
   
 

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