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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Settembre 2008
 
   
  TRIBUNALE DI MODICA: SENTENZA SU REGISTRAZIONE BLOG

 
   
  Torniamo su una sentenza dell’8 maggio 2008 pronunciata dal Tribunale di Modica in tema di registrazione del blog perché è stata depositata la motivazione, che sembra colmare un vuoto legislativo. Secondo il giudice unico del tribunale di Modica rischia una condanna per stampa clandestina il blogger che non registra il proprio sito. Nel caso di specie Carlo Ruta è stato condannato per avere pubblicato il giornale di informazione civile «Accade in Sicilia» diffuso sul sito www. Accadeinsicilia. Net senza avere prima eseguito la registrazione considerata d´obbligo, da parte dell´autorità giudiziaria, per tale prodotto del genere. La convinzione del giudice parte dalla definizione di prodotto editoriale per la previsione dell´obbligo di registrazione, che assolve al controllo di legittimità formale sulla regolarità dei documenti prodotti. Ricostruendo l´evoluzione della normativa, il giudice di Modica ricorda che sino al 2001 l´orientamento giurisprudenziale prevalente prevedeva la necessità del requisito della riproduzione del giornale su supporto cartaceo perché potesse essere considerato prodotto editoriale. Con la Legge n. 62/01 le cose cambiano e il concetto di prodotto editoriale si estende sino a comprendere anche i prodotti realizzati su supporto informatico e destinati alla pubblicazione anche con mezzo elettronico. Conseguentemente secondo il Tribunale di Modica devono essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche on line pubblicate con periodicità «e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall´elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note» e, quindi, la natura del blog sottoposto alla sua valutazione ha la fisionomia richiesta per rientrare tra i prodotti editoriali da registrare. Lo stesso imputato, si legge nella motivazione, ha definito nella testata la propria pubblicazione come giornale («Accade in Sicilia - Giornale di informazione civile»). Gli articoli pubblicati hanno per oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette, tanto da caratterizzarne il contenuto informativo. Il sito internet veniva aggiornato periodicamente e con cadenza quasi quotidiana. Ruta si è difeso sostenendo che il prodotto pubblicato era un semplice blog, un diario di informazione civile e non un giornale. Ma, secondo la sentenza, il blog è uno strumento di comunicazione dove chiunque può scrivere quello che vuole e come tale può essere usato anche per pubblicare un giornale. Un blog, quindi, può essere usato come metodo di presentazione di una testata registrata con una sua linea editoriale, con l´obiettivo di coinvolgere il pubblico, oppure come una semplice "palestra" per l´espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti, senza necessitare della registrazione. Dagli atti è emerso che prima di pubblicare sul sito «Accade in Sicilia» era necessario contattare Ruta e sottoporre l´articolo alla sua preventiva valutazione in veste di editore responsabile. .  
   
 

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