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Notiziario Marketpress di Mercoledì 10 Settembre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO, CHIMICA: NUOVE NORME PER ETICHETTARE SOSTANZE PERICOLOSE

 
   
  Bruxelles, 10 settembre 2008 - Il Parlamento ha adottato un regolamento che istituisce un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. Lo scopo è di tutelare i consumatori e l´ambiente, ma anche di ridurre i costi per le imprese. Sulle etichette dovranno figurare pittogrammi e indicazioni di pericolo e consigli di prudenza (generali, di reazione, di conservazione e di smaltimento). Gli imballaggi dovranno essere sicuri e non attirare l´interesse dei bambini o indurre in errore i consumatori. Con 604 voti favorevoli, 9 contrari e 13 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Lia Sartori (Ppe/de, It) che, sulla base di un compromesso con il Consiglio, approva definitivamente un regolamento che istituisce un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. Il regolamento potrà entrare in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Talune sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° dicembre 2010 (sostanze) ed altre dal 1° giugno 2015 (miscele). Il regolamento armonizza i criteri relativi alla classificazione, all´etichettatura e all´imballaggio delle sostanze e delle miscele applicando nell´Ue i criteri internazionali stabiliti dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), noti sotto la denominazione di Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (Ghs). Prescrive inoltre che i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle classifichino le sostanze e le miscele poste sul mercato, mentre i fornitori devono imballarle e etichettarle. Produttori e importatori devono poi notificare all´Agenzia europea delle sostanze chimiche gli elementi di tali classificazione ed etichettatura, qualora non fossero stati sottoposti in base al regolamento Reach. Il regolamento, in un allegato, stabilisce inoltre un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed elementi per l´etichettatura a livello comunitario. Infine, prevede un inventario delle sostanze costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate e dagli elementi relativi all´etichettatura. L´obiettivo generale del regolamento è di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana e dell´ambiente, garantendo al tempo stesso la libera circolazione delle sostanze e delle miscele nel mercato interno. L´idea è di classificare e etichettare allo stesso modo prodotti chimici identici che presentano lo stesso pericolo ovunque. Attualmente, ad esempio, una determinata quantità di sostanza (come Ld50) è qualificata come "pericolosa" in base al Ghs, mentre nell´Ue, in Australia, Malesia e Tailandia è indicata come "nociva", per Usa, Canada, Giappone e Corea è "tossica", in Nuova Zelanda è "rischiosa" e in Cina è indicata come "non pericolosa". L´uso degli stessi criteri per identificare i pericoli dei prodotti chimici e della stessa etichettatura per descriverli permetterà dunque di accrescere la coerenza, la trasparenza e la comparabilità internazionale delle misure di tutela della salute umana e dell´ambiente. Inoltre, non dovendo valutare le informazioni sui pericoli dei loro prodotti chimici secondo diversi criteri, le imprese avranno minori costi da sostenere. Il regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele radioattive, a quelle assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista di una riesportazione, alle sostanze intermedie non isolate ed a quelle utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato. D´altro canto, Gli Stati membri possono permettere talune eccezioni in casi specifici per talune sostanze o miscele, «qualora ciò fosse necessario nell´interesse della difesa». Il regolamento, infine, non si applica ai rifiuti, nonché a sostanze e miscele destinate all´utilizzatore finale già coperte da una normativa Ue, quali i prodotti medicinali e veterinari, i cosmetici, i dispositivi medici, gli alimenti o mangimi (anche quando sono utilizzati come additivi o sostanze aromatizzanti). Come richiesto dai deputati, fatti salvi eventuali sviluppi in sede Onu, la classificazione e l´etichettatura di sostanze Pbt (persistenti, bioaccumulanti e tossiche) e vPvb (molto persistenti e molto bioaccumulanti) andrebbero incluse in seguito nel campo di applicazione del regolamento. Gli Stati membri e la Commissione, pertanto, sono chiamate a promuovere l´armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura di tali tipi di sostanze a livello di Nazioni Unite. Norme sull´etichettatura: pittogrammi, avvertenze e consigli di prudenza In forza al regolamento, una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio dovrà essere provvista di un´etichetta che indichi nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore e la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi disponibili per il pubblico, se tale quantità non è indicata altrove sull´imballaggio. L´etichetta dovrà inoltre contemplare gli "identificatori" del prodotto (ossia le informazioni che permettono di identificare la sostanza o miscela), nonché, se appropriato, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze previste dal provvedimento stesso. I pittogrammi di pericolo sono destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. Si presentano con forma di un quadrato poggiante su una punta e sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo «da risultare chiaramente visibile». Per i prodotti che comportano un rischio di "tossicità acuta", ad esempio, all´interno del quadrato figura un teschio del tipo usato un tempo dai pirati. Ognuno di essi deve coprire almeno 1/20 della superficie dell’etichetta armonizzata e non misurare meno di 0,5 cm2. Anche le diverse avvertenze, corrispondenti a ciascuna classificazione specifica, figurano in un allegato in cui sono indicati gli elementi dell´etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo. Il regolamento precisa peraltro che se è utilizzata l´avvertenza "pericolo", sull´etichetta non deve figurare la parola "attenzione". L´etichetta dovrà comprendere anche le indicazioni di pericolo corrispondenti alla classificazione di una sostanza o miscela pericolosa. Le indicazioni possono riguardare le proprietà fisiche (“Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato”) o la pericolosità per la salute (“Corrosivo per le vie respiratorie”). Per alcune sostanze o miscele, l´etichetta deve contenere informazioni supplementari. Così, nel caso di pitture e vernici il cui tenore di piombo è superiore allo 0,15% del peso totale della miscela, l´etichetta apposta sull´imballaggio deve recare la seguente dicitura: “Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini ”. Quella sull´imballaggio delle miscele contenenti più dell´1% di cloro attivo deve invece contenere il seguente monito: “Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)”. L´etichettatura deve anche contemplare dei consigli di prudenza che possono essere scelti tra quelli indicati in un allegato del regolamento, «tenendo conto delle indicazioni di pericolo e degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela». Vi sono consigli a carattere generale come "Tenere fuori dalla portata dei bambini". Ma sono previsti anche consigli più specifici a scopo preventivo, differenziati a seconda della sostanza: "Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti", "Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento", "Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato". Vi sono poi i consigli in materia di reazione a un evento: "In caso di malessere contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico" o "In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia". Per i casi di incendio, può essere indicato "Estinguere con . " o, più prudentemente, "Evacuare la zona". Vi sono infine consigli in materia di conservazione - "Proteggere dai raggi solari" o "Conservare sotto chiave" - e di smaltimento. Il regolamento prevede peraltro disposizioni particolari relative all´etichettatura applicabile alle bombole del gas, ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto, agli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze classificate come presentanti un pericolo in caso di aspirazione, ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri e, infine, agli esplosivi immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico. Norme specifiche sono poi previste per le sostanze e miscele contenute in imballaggi più piccoli o in contenitori monouso. Più in generale, l´etichetta dovrà essere apposta «fermamente» su una o più facce dell´imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e dovrà essere leggibile orizzontalmente con l´imballaggio disposto in modo normale. Il colore e la presentazione dell´etichetta dovranno poi essere tali che il pittogramma di pericolo se ne distingua chiaramente. Inoltre, gli elementi dell´etichetta dovranno essere riportati in modo chiaro e indelebile, distinguersi chiaramente dallo sfondo ed avere una dimensione e una spaziatura che li rendano «facilmente leggibili». Il provvedimento definisce inoltre le norme riguardo alla disposizione delle informazioni sull´etichetta nonché prescrizioni particolari relative all´etichettatura dell´imballaggio esterno, dell´imballaggio interno e dell´imballaggio unico. Sull´etichetta e sull´imballaggio, comunque, è vietato apporre affermazioni quali "non tossico", "non nocivo", "ecologico" o qualsiasi altra indicazione che lasci supporre che una sostanza o una miscela non siano pericolose o che sia incoerente con la loro classificazione. Accogliendo nella sostanza quanto richiesto dai deputati, il regolamento prevede che dopo tre anni dalla sua adozione l´Agenzia conduca uno studio sulla comunicazione e l´informazione al pubblico riguardo all´uso sicuro delle sostanze e delle miscele, nonché sulla potenziale necessità di fornire informazioni addizionali in etichetta. Tale studio dovrà essere realizzato in consultazione delle autorità competenti e dei soggetti interessati, e portare a un codice di buone prassi. La Commissione, inoltre, dovrà presentare una relazione fondata sullo studio e, se del caso, proporre delle modifiche al regolamento. Imballaggi sicuri, che non attirano l´attenzione dei bambini Il regolamento stabilisce anche norme riguardo agli imballaggi che contengono sostanze o miscele pericolose. Questi, infatti, dovranno essere concepiti e realizzati in modo tale da «impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto», tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza. I materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura, inoltre, non dovranno poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi. Tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura, poi, dovranno essere «solide e robuste», in modo da escludere qualsiasi allentamento e da «sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione». Gli imballaggi costituiti da recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato dovranno essere congegnati in modo che il recipiente possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela offerta al pubblico non dovranno inoltre avere una forma o un design «che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore». Non potranno avere neanche una presentazione o un design simile a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, che potrebbero indurre in errore i consumatori. In alcuni casi, gli imballaggi dovranno poi essere muniti di una chiusura di sicurezza per i bambini. Gli imballaggi dovranno inoltre recare un´indicazione di pericolo riconoscibile al tatto nei casi di sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosione della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione della pelle o delle vie respiratorie, come pericolose in caso di aspirazione o come gas, liquidi e solidi infiammabili. Verso un´armonizzazione delle informazioni da fornire ai Centri Antiveleno In forza al regolamento gli Stati membri dovranno designare uno o più organismi (Centri antiveleno) a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato saranno tenuti a comunicare le informazioni utili, in particolare riguardo alle misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Come richiesto dai deputati, entro 3 anni dall´entrata in vigore del provvedimento, la Commissione dovrà valutare la possibilità di armonizzare le informazioni da fornire a tali centri e di stabilire un formato unico per la trasmissione delle informazioni. Potrà quindi integrare il regolamento con un allegato che specifichi queste disposizioni. Tutela del segreto commerciale e test sugli animali Un produttore, importatore o utilizzatore a valle di una sostanza presente in una miscela, potrà chiedere all´Agenzia di essere autorizzato a utilizzare un nome chimico alternativo qualora possa dimostrare che l´indicazione dell´identità chimica della sostanza pregiudichi il segreto commerciale, in particolare i propri diritti di proprietà intellettuale. Una domanda del genere dovrà essere accompagnata dal pagamento di una tassa determinata dalla Commissione europea. Come richiesto dai deputati, alle piccole e medie imprese sarà imposta una tassa ridotta. Qualora fossero realizzate nuove prove ai fini del regolamento, i test su animali devono essere compiuti - nel rispetto della legislazione Ue (direttiva 86/609/Cee) - «soltanto se non esistono alternative in grado di fornire dati affidabili e di qualità». Sono inoltre vietati i test sull´uomo e su primati non umani. D´altra parte, i dati ottenuti da altre fonti, come studi clinici, possono essere utilizzati ai fini del regolamento. Il regolamento, infine prevede che i fornitori di una filiera industriale debbano cooperare per rispettare i requisiti relativi alla classificazione, all´etichettatura e all´imballaggio. I fornitori dovrebbero anche cooperare attraverso la costituzione di un network per condividere i dati e le esperienze nella classificazione delle sostanze e delle miscele. Tale network potrebbe anche essere usato per lo scambio di informazioni e delle migliori prassi allo scopo di semplificare il rispetto degli obblighi in materia di notifica. .  
   
 

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