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Notiziario Marketpress di
Giovedì 11 Settembre 2008 |
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TARGA CLONATA PER NON PAGARE LE MULTE ED I PEDAGGI AUTOSTRADALI: ESPLOSIONE DEL FENOMENO: DECINE DI CITTADINI FRODATI. MA MOLTI NON SONO A CONOSCENZA DELLE GRAVOSE CONSEGUENZE PENALI.
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Lecce, 11 settembre 2008 - Il componente del Dipartimento Nazionale Tutela del Consumatore di Idv, Giovanni D’agata ha ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che si sono visti notificare sanzioni amministrative o richieste di pagamento del pedaggio autostradale, per presunte violazioni effettuate in luoghi ove le proprie autovetture non sono mai transitate. Molto spesso si può trattare di un errore degli agenti verbalizzanti o delle società esercenti i servizi autostradali, ma in un notevole numero di casi, si è potuto riscontrare la sussistenza di un fenomeno nostrano: la furbata della clonazione o alterazione delle targhe. La frequenza con la quale il fenomeno si ripete in determinati territori dello Stato, in particolare Campania, Lazio, Lombardia e Calabria, c’inducono a ritenere che alcuni automobilisti si sono ingegnati modificando artatamente finanche una sola cifra della propria targa, quasi dimenticando che l’alterazione della stessa integra la fattispecie del reato di “falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative” di cui al combinato disposto degli artt. 100, comma Xiv del Cds, e 477- 482 del codice penale. Tant’è che di recente, segnaliamo il caso di un’automobilista salentino che si è visto notificare un avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c. P. P. , da parte della Procura della Repubblica di Lecce per aver utilizzato la propria autovettura con la prima cifra della targa alterata. Pertanto, giova ribadire un concetto imprescindibile affinché s’informi chi non è a conoscenza della gravità di simili contraffazioni: l’eccessivo ricorso da parte degli enti locali ed in particolare di alcuni comuni alle multe “per far cassa” e ripianare i propri bilanci, non può assolutamente costituire una minima giustificazione all’utilizzo di targhe clonate al fine di rimanere indenni dalle conseguenze colpose della propria guida, perché l’epilogo di tutto ciò, oltre a costituire un danno per gli automobilisti onesti, espone ad effetti ben più gravosi ed in particolare alla condanna penale, i disonesti. Richiesta annullamento: Ill. Mo Sig. Prefetto di Bologna, tramite il Comando di Polizia Provinciale di Bologna, Ricorso gerarchico in opposizione a sanzione amministrativa Ill. Mo Sig. Prefetto, ricorre: cognome e nome, nata a Bari il 25/06/1982 ed ivi residente alla via …. N. Luogo dove elegge anche domicilio ai fini del presente ricorso gerarchico in opposizione, premette ed espone L’istante, proprietaria dell’autovettura Ford Fiesta targata ……. , ha ricevuto in data 02/09/2008 notifica di accertamento di una infrazione compiuta ai sensi dell’art. 142 comma 8° del C. D. S. Relativa al verbale n. 26868°/2008/V pr. 34401/2008 (all. N. 1) compiuta, secondo quanto sostenuto dalla Polizia Provinciale di Bologna in Crespellano (Bo), il 29/06/2008 alle ore 03,27 nello stesso Comune di Crespellano sulla Sp 569 di Vignola altezza km 31+343. Con la suddetta notifica, il conduttore dell’auto viene avvisato che la violazione di cui sopra (che comporta una sanzione minima di Euro 148,00 ) può essere oblata mediante il pagamento della somma di Euro 169,00, importo quest’ultimo comprensivo di euro 21,00 per spese di visura, stampa e di notifica. Con il presente ricorso, si chiede l’annullamento di detto provvedimento, palesemente infondato ed ingiusto per il motivo sotto elencato: Motivo Di Annullamento Come ampiamente spiegato nella denuncia - querela dell’ 08/09/2008 (all. N. 2), la medesima non solo non si è mai recata nel luogo oggetto del riscontrato rilevamento (e meno che mai il giorno 29/06/2008 ma non ha neppure mai affidato, nella data indicata sul verbale di accertamento di infrazione, l’autovettura di sua proprietà a terzi. Detta denuncia si è peraltro resa necessaria in quanto sussiste il fondato timore, sempre che la notifica del suddetto verbale non sia da imputare ad un errore di rilevazione degli operatori di P. P. Della Provincia di Bologna, che la targa dell’ autovettura già specificata possa essere stata clonata ed applicata su altro veicolo. Per il sopra citato motivo, oltre che per ogni altro che la ricorrente si riserva di enunciare, col presente atto Ricorre alla S. V. Ill. Ma affinchè, previo assolvimento della procedura di rito e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, si compiaccia dichiarare il provvedimento impugnato, inesistente, ovvero nullo o, comunque, inefficace e pertanto privo di qualsiasi effetto nei confronti della ricorrente, revocando tutte le ingiunzioni e le sanzioni in esso previste con vittoria di spese, come per legge. Con l’ulteriore ed ovvia richiesta in ogni caso, nel frattempo, della provvisoria sospensione del provvedimento impugnato oltre che di ogni riserva in via istruttoria. Si produce i seguenti allegati: n. 1) copia accertamento di infrazione notificato; n. 2) denuncia – querela dell’ 08/09/2008 Con ossequio. Bari 09/09/2008 Firma . |
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