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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ACCORDI ISTITUITI DALL´OMC (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO)

 
   
  Con sentenza 9 settembre 2008 della Corte di giustizia, pronunciata nelle cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P (Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies Llc (Fiamm) e Giorgio Fedon & Figli Spa e Fedon America, Inc. (Fedon) / Consiglio e Commissione) è stato affermato che la Comunità europea non è tenuta a risarcire i danni derivanti da un’eventuale violazione degli accordi omc da parte delle sue istituzioni. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando l’esistenza di un regime di responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante dell’esercizio legittimo da parte della medesima delle sue attività normative. L’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) è diretto a ridurre le tariffe doganali e gli altri ostacoli al commercio tra le parti contraenti. Nel 1993, il Consiglio adottava un regolamento che introduceva per gli Stati membri norme comuni per l’importazione delle banane. Il Regolamento (Cee) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 prevedeva disposizioni preferenziali a favore delle banane originarie di alcuni Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. L’organo di risoluzione delle controversie dell’Omc (Orc), in seguito a reclami presentati da vari membri dell’Omc, tra i quali gli Stati Uniti d’America, dichiarava che il regime di importazione comunitaria delle banane era incompatibile con gli accordi Omc. Nel 1998, il Consiglio adottava un nuovo regolamento che modificava tale regime. L’orc, considerando il nuovo regime ancora incompatibile con gli accordi Omc, autorizzava gli Stati Uniti d’America a prelevare sulle importazioni di taluni prodotti comunitari sovrattasse doganali sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a Usd 191,4 milioni (Nel 2001, la Comunità ha modificato il regime comunitario degli scambi di banane con il regolamento (Ce) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93). Gli Stati Uniti d’America hanno sospeso l’applicazione delle loro sovrattasse doganali. A partire dal 1° luglio 2001, i loro dazi all’importazione sono stati ricondotti ai livelli inizialiSei società stabilite nell’Unione europea hanno chiesto al Tribunale di primo grado di condannare la Commissione e il Consiglio a risarcire il danno che avrebbero subito in seguito all’applicazione delle misure di ritorsione americane sulle loro esportazioni negli Stati Uniti. Il Tribunale ha giudicato tali ricorsi infondati (in particolare, sentenze 14 dicembre 2005, causa T-69/00, Fiamm e Fiamm Technologies/consiglio e Commissione e causa T-135/01, Fedon & Figli e a. /Consiglio e Commissione). Esso ha sottolineato che, poiché gli accordi Omc non figurano tra le norme rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, non era possibile accertare, nella fattispecie, l’illegittimità del comportamento rimproverato al Consiglio e alla Commissione. Per quanto riguarda il regime della responsabilità in cui la Comunità può incorrere anche in assenza di comportamento illecito delle sue istituzioni, il Tribunale ha ritenuto che, quando l’illegittimità del comportamento delle istituzioni non può essere accertata, le imprese che sopportano una parte sproporzionata degli oneri derivanti dal comportamento delle istituzioni comunitarie possono, a talune condizioni, ottenere un risarcimento del danno subito. Tuttavia, poiché la condizione relativa al carattere anormale e speciale del danno non era soddisfatta, il Tribunale aveva respinto i ricorsi diretti a fare accertare la responsabilità. Due società italiane e le loro società controllate americane, la Fiamm e la Fiamm Technologies, nonché la G. Fedon & Figli Spa e la Fedon America Inc. , che operano rispettivamente nel settore delle batterie industriali e in quello degli astucci per occhiali e dei prodotti accessori, chiedono alla Corte di annullare le sentenze del Tribunale che le riguardano. Anzitutto, la Corte conferma che il Tribunale ha giustamente deciso che il giudice comunitario non può nella fattispecie controllare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie rispetto alle norme Omc e alla decisione dell’Orc, neppure a fini di risarcimento. D’altra parte, la Corte rammenta di aver dichiarato, in particolare, che la responsabilità della Comunità in seguito ad un atto normativo che implica scelte di politica economica sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli e a conferire loro dei diritti. La Corte rileva altresì che, se è vero che il principio della responsabilità della Comunità in presenza di un atto illecito delle istituzioni costituisce un’espressione del principio generale, riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un’azione illecita comporta l’obbligo della riparazione del danno arrecato, una tale convergenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non è accertata per quanto riguarda l’esistenza di un principio di responsabilità in presenza di un atto lecito della pubblica autorità, in particolare quando tale atto è di ordine normativo. La Corte conclude che, allo stato attuale della sua evoluzione, il diritto comunitario non prevede un regime che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi Omc non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario. Inoltre, la Corte precisa che un atto normativo comunitario la cui applicazione determini restrizioni del diritto di proprietà e del libero esercizio di un’attività professionale potrebbe far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità qualora implichi una lesione sproporzionata e inaccettabile alla sostanza stessa di tali diritti, eventualmente per non aver essa previsto un risarcimento idoneo a evitare o attenuare tale lesione. Tuttavia, un operatore economico non può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un determinato momento, dato che tale quota di mercato costituisce soltanto una posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze. Così, non si può estendere la tutela conferita dal diritto di proprietà o dal principio generale che garantisce il libero esercizio dell’attività professionale alla protezione dei semplici interessi o di opportunità d’indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell’essenza stessa dell’attività economica. Un operatore la cui attività è diretta all’esportazione verso un paese terzo deve in particolare essere consapevole del fatto che su tale attività possono incidere diverse circostanze, tra le quali figura l’eventualità che tale paese terzo adotti, alle condizioni previste dagli accordi Omc, misure di sospensione tariffarie. In considerazione del fatto che, nonostante la motivazione delle sentenze del Tribunale impugnate riveli una violazione del diritto comunitario, il loro dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, la Corte respinge le impugnazioni.  
   
 

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