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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: FISCALITÀ FEDERALE IN SPAGNA

 
   
  Con sentenza dell’11 settembre 2008, pronunciata nelle cause riunite da C-428/06 a C-434/06 Ugt-rioja, Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao e Confebask (C-428/06, C-429/06 e C-434/06), Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava e Confebask (C-430/06 e C-433/06), Comunidad Autónoma de La Rioja e Comunidad Autónoma de Castilla y León / Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa e Confebask (C-431/06 e C-432/06), la Corte di Giustizia precisa, in materia di aiuti di stato, i criteri per la valutazione dell´autonomia istituzionale, procedurale ed economica di un ente territoriale rispetto al potere centrale. In particolare, occorre verificare se il calcolo e l´iter che conducono a determinare l´importo dei trasferimenti finanziari tra le amministrazioni possono produrre effetti compensativi del costo della misura territoriale ed esaminare se tale misura possa comportare compensazioni occulte La Comunità autonoma del Paese Basco consta di tre “Territorios Históricos”, aventi carattere di enti amministrativi territoriali: Álava, Vizcaya e Guipúzcoa. La struttura politica e istituzionale di tale Comunità autonoma comprende due livelli distinti, segnatamente quello delle istituzioni comuni a tutto il Paese Basco e quello delle istituzioni o organi forales, vale a dire territori a statuto speciale (fuero), dotati di competenze limitate a ciascun Territorios Históricos. Nel 2005, ognuna delle tre autorità forales basche ha adottato una normativa fiscale che fissa l´aliquota dell´imposta sulle società in via generale al 32,5% e introduce varie detrazioni fiscali. La normativa comune dello Stato spagnolo vigente in materia fissa, da parte sua, l´aliquota normale dell´imposta sulle società al 35% e non prevede analoghe possibilità di detrazione. A fronte dell´adozione delle predette norme fiscali forales, un sindacato (Ugt de La Rioja) e due Comunità autonome limitrofe (La Rioja e Castilla y León) hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) chiedendone l´annullamento. Il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco chiede alla Corte se le misure fiscali forales debbano essere considerate come misure selettive che avvantaggiano determinate imprese o produzioni, e conseguentemente come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, per il solo fatto che esse non trovano applicazione in tutto il territorio dello Stato membro interessato. In via preliminare, la Corte afferma che, al fine di stabilire se l´ente infrastatale costituito sia da questi Territorios Históricos, sia da tale Comunità, disponga di un´autonomia sufficiente per costituire il quadro di riferimento rispetto al quale occorre valutare la selettività di una misura adottata da uno di tali Territorios Históricos, occorre riferirsi al tempo stesso ai Territorios Históricos e alla Comunità autonoma del Paese Basco. La Corte dichiara poi che, allo scopo di determinare se le norme adottate da un ente infrastatale rappresentino un aiuto di Stato selettivo, è necessario verificare se tale ente disponga di un´autonomia istituzionale, procedurale ed economica sufficiente affinché una norma da questi adottata nei limiti delle competenze conferitegli sia considerata di applicazione generale nell´ambito di tale ente infrastatale e non abbia carattere selettivo. Spetta però al giudice del rinvio verificare, sulla base degli elementi esaminati dalla Corte e di tutti gli ulteriori elementi che dovesse ritenere pertinenti, se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, nel qual caso le norme adottate nei limiti delle competenze attribuite agli enti infrastatali in questione non avrebbero carattere selettivo ai sensi della disposizione del Trattato Ce che vieta gli aiuti di stato. La Corte sottolinea altresì che tale verifica può essere effettuata soltanto a seguito di un controllo preliminare che permetta di garantire che i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco rispettano i limiti delle proprie competenze, poiché le regole relative, in particolare, ai trasferimenti finanziari sono state predisposte in funzione di tali competenze. Con riguardo al criterio dell´autonomia istituzionale, la Corte rileva che enti infrastatali quali i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco soddisfano tale criterio, in quanto dotati di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Per quanto concerne l´autonomia procedurale, la Corte ricorda che tale criterio è rispettato a condizione che la decisione dell´autorità infrastatale sia stata presa senza la possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. La Corte fornisce alcune precisazioni sul punto. Da un lato, dichiara che tale criterio non esclude la possibilità di istituire un procedimento di concertazione volto a prevenire eventuali conflitti normativi, come quello previsto dalla legge spagnola in seno alla commissione di coordinamento e di valutazione normativa, purché, come nel caso di specie, la decisione che conclude il procedimento sia adottata dall´ente infrastatale e non dal governo centrale. D´altro canto, la Corte osserva che non risulta che il governo centrale spagnolo possa intervenire direttamente nell´iter di adozione di una norma foral per far rispettare principi, quali il principio di solidarietà o quello dell´armonizzazione fiscale, che gli enti infrastatali in esame devono prendere in considerazione allorché adottano una disposizione tributaria. Le verifiche necessarie spettano tuttavia al giudice nazionale. Quanto al criterio dell´autonomia economica e finanziaria, esso esige che le ripercussioni economiche di una riduzione dell´aliquota d´imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale. Quindi, nell´esaminare il metodo di calcolo della quota che la Comunità autonoma basca versa allo Stato spagnolo al fine di coprire l´ammontare degli oneri che lo Stato si è assunto per le competenze di cui non si è fatta carico tale Comunità autonoma, la Corte rileva che uno dei dati essenziali del calcolo di tale quota è il coefficiente di imputazione. A tale riguardo, la Corte constata che, sebbene tale coefficiente debba riflettere in linea di principio il peso relativo dell´economia basca nell´insieme della Spagna, esso è tuttavia determinato nel corso di negoziazioni sostanzialmente politiche. Di conseguenza, una decisione di riduzione dell´aliquota d´imposta non inciderebbe necessariamente sul valore di tale coefficiente. Peraltro, come osservato dalla Corte, una sottostima del suddetto coefficiente potrebbe costituire solo un indizio di assenza di autonomia economica dei Territorios Históricos. Infatti, affinché tale assenza possa essere effettivamente constatata, deve sussistere una compensazione, cioè un nesso di causa ad effetto tra una misura fiscale adottata dalle autorità forales e gli importi posti a carico dello Stato spagnolo. Ad ogni modo, la Corte dichiara che spetta al giudice del rinvio stabilire se un siffatto iter di fissazione del coefficiente di imputazione sia inteso a permettere al governo centrale di compensare il costo di una misura fiscale favorevole alle imprese adottata dai Territorios Históricos. Spetta parimenti a tale giudice verificare se, in ragione del metodo adottato e dei dati economici presi in considerazione, il calcolo della quota possa avere per effetto di far compensare da parte dello Stato spagnolo le conseguenze di una misura fiscale adottata dalle autorità forales. La Corte non esclude peraltro che una decisione di riduzione dell´imposta adottata dall´ente infrastatale possa avere per conseguenza trasferimenti finanziari più ingenti a suo vantaggio, in ragione delle modalità di calcolo impiegate per determinare gli importi da trasferire. Spetta quindi al giudice nazionale valutare se talune norme forales adottate dai Territorios Históricos possano comportare compensazioni occulte in settori quali la previdenza sociale o la garanzia, da parte dello Stato spagnolo, di un servizio pubblico minimo, o anche nel funzionamento del Fondo di compensazione interterritoriale.  
   
 

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