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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CODICE DELLA NAVIGAZIONE

 
   
  L’11 settembre 2008 è stata pronunciata una sentenza in merito alla causa C-447/07 Commissione/italia in merito ai capitani e ufficiali di navi ed il requisito della cittadinanza dello Stato membro di bandiera. Ai sensi del codice della navigazione italiano i capitani esercitano le funzioni di ufficiale dello stato civile, ufficiali di polizia giudiziaria e possono ricevere testamenti a bordo in corso di navigazione. E’ previsto che possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, e a tal fine, si esige la produzione di un certificato di cittadinanza italiana. La Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che, avendo mantenuto nella sua normativa il requisito della cittadinanza italiana per l’esercizio di detti impieghi su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 39 Ce. La Corte chiarisce che relativamente agli impieghi di capitano e di comandante in seconda della marina mercantile e di comandante di navi da pesca – a far data dalle sentenze Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C-405/01) nonché Anker e a. (C-47/02), la deroga alla libera circolazione dei lavoratori, prevista dall’art. 39, n. 4, Ce, non può essere giustificata dal mero fatto che l’ordinamento nazionale attribuisce poteri d’imperio ai titolari degli impieghi di cui trattasi (che costituiscono peraltro una parte molto limitata delle loro attività). Parimenti un’esclusione generale dall’accesso ai detti impieghi non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. La Corte rileva che dal fascicolo non emerge che i capitani e gli ufficiali esercitino effettivamente poteri di pubblico imperio in modo abituale a bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana, se non per una parte delle loro attività molto ridotta. Peraltro la Corte dichiara e statuisce che, avendo mantenuto nella sua normativa il requisito della cittadinanza italiana per l’esercizio degli impieghi di capitano e ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 39 Ce.  
   
 

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