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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: TITOLI ESECUTIVI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 
   
  E´ stata pronunciata l’11 settembre 2008 la sentenza relativa al procedimento pregiudiziale C‑265/07, Caffaro Srl /Azienda Unità Sanitaria Locale Rm/c e Banca di Roma Spa, in merito alle procedure di recupero di crediti non contestati e lotta contro i ritardi di pagamento (Direttiva 2000/35/Ce). Nell’ambito di una controversia tra la Caffaro Srl, creditrice, e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Roma/c, pubblica amministrazione debitrice, in merito ad un’esecuzione forzata mediante pignoramento di crediti di quest´ultima presso la Banca di Roma Spa, il Tribunale di Roma ha posto alla Corte di giustizia Ce una domanda sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma comunitaria prevede che gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. La normativa italiana (decreto legge n. 669/1996) dispone che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (art. 14). La Corte di giustizia rileva che la direttiva, per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri. La disposizione nazionale invece non incide in alcun modo sul termine entro il quale si può ottenere il titolo esecutivo. Al contrario, una disposizione siffatta presuppone proprio che il creditore disponga già di tale titolo. Ancorché il titolo esecutivo (in applicazione dell’art. 14), possa essere temporaneamente privato della sua forza esecutiva, da ciò non deriva tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, che la tutela effettiva del creditore sia messa in discussione in violazione della direttiva 2005/35. Infatti, non solo i procedimenti necessari per l’esecuzione del pagamento possono continuare il loro corso, ma, come ha confermato il governo italiano all’udienza, anche le procedure dell’Azienda necessarie per effettuare il pagamento del proprio debito non sono affatto sospese. Al contrario, tale amministrazione debitrice è tenuta, in forza di detto art. 14, a adottare tutte le misure necessarie affinché la procedura di pagamento si concluda entro il termine di 120 giorni. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/Ce, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.  
   
 

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