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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 17 Settembre 2008 |
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PROGRAMMI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE «NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY»
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Roma, 17 settembre 2008 - Il Ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, ha emanato il Decreto 10 luglio 2008 recante “Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre. Questi in estrema sintesi i punti di maggior rilievo del Decreto. L´ambito d´intervento Made in Italy è articolato su due livelli: livello dei sistemi di filiera (sistema moda, casa, alimentare, della meccanica); livello delle soluzioni tecnologiche, a sostegno dell´innovazione di prodotto e di processo dei sistemi di filiera (tecnologie dei nuovi materiali; tecnologie abilitanti nell´ambito dell´informatica, dell´organizzazione, della logistica e della distribuzione). I programmi devono: sviluppare una o più nuove tecnologie e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi e/o sviluppare modelli applicativi nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l´applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi; modificare sensibilmente lo stato dell´arte tecnologico; realizzare un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che abbia validità industriale; essere proposti da un partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di imprese di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell´allegato 1 al Regolamento (Ce) 70 del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) 364 del 25 febbraio 2004; prevedere modalità realizzative, finanziarie e gestionali, ed un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. Essi devono avere ad oggetto lo sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi Made in Italy in una sola tra le sottoaree individuate (ed elencate nell’art. 1 del Decreto) all´interno di ciascuna delle seguenti aree obiettivo: Rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive, Cooperazione produttiva, Presidio strategico dei mercati, e devono comprendere uno o più dei temi progettuali relativi alla sottoarea prescelta. Queste le principali caratteristiche dei programmi. I programmi devono prevedere attività di sviluppo sperimentale ovvero di innovazione dei processi e dell´organizzazione nei servizi, comprendenti eventualmente anche attività di ricerca industriale, e devono concludersi con la realizzazione di un prototipo del prodotto che abbia validità industriale. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Il subappalto non è considerata una collaborazione effettiva. Gli accordi possono essere formalizzati anche dopo la presentazione del programma definitivo, e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione. Alla data di presentazione del programma definitivo deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all´utilizzo dei risultati. Ai fini dell´ammissibilità i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione del programma definitivo, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti i cui costi, tuttavia, non sono ammissibili alle agevolazioni. Per le grandi imprese e per i programmi che prevedono innovazione dei processi e dell´organizzazione nei servizi deve essere anche dimostrato l´effetto di incentivazione dell´aiuto, fornendo nel programma definitivo le informazioni previste dal punto 6 della disciplina comunitaria. I programmi agevolati hanno una durata non superiore a 36 mesi dall´avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali il Ministero può disporre un incremento temporale non superiore a 6 mesi qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all´effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca (da indicato nella domanda di agevolazione) che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma. . . . |
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