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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Settembre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMMERCIO PARALLELO DI FARMACI

 
   
  La sentenza della Corte di giustizia 16 settembre 2008 nelle cause riunite da C-468/06 a C-478/06 (Sot. Lélos kai Sia Ee e a. /Glaxosmithkline Aeve Farmakeftikon Proïonton ) afferma che un’impresa farmaceutica sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante qualora, al fine di impedire le esportazioni parallele, rifiuti di evadere ordinativi normali e dEi grossisti. Il carattere normale degli ordinativi deve essere determinato in considerazione del fabbisogno del mercato nazionale di riferimento nonché delle relazioni commerciali precedenti. Glaxosmithkline Aeve è la filiale greca della Glaxosmithkline plc, una società di ricerca e fabbricazione di prodotti farmaceutici con sede nel Regno Unito, che provvede all’importazione, allo stoccaggio e alla distribuzione in Grecia dei prodotti farmaceutici forniti dal gruppo Gsk. Tale società è quindi titolare, sul territorio nazionale, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di taluni medicinali soggetti a prescrizione medica. Nel novembre 2000, la Glk Aeve ha cessato di evadere gli ordinativi dei grossisti greci che acquistavano i detti medicinali per distribuirli sul mercato nazionale ed esportarli in altri Stati membri. La società ha addotto una situazione di penuria dei prodotti, in ordine alla quale ha peraltro declinato la propria responsabilità; modificando il proprio sistema di distribuzione, ha quindi iniziato a fornire essa stessa tali medicinali agli ospedali e alle farmacie greche. Nel febbraio del 2001, ritenendo che l’approvvigionamento di medicinali del mercato greco si fosse in una certa qual misura normalizzato e che le scorte fossero state ripristinate, la Gsk Aeve ha ripreso a rifornire i grossisti di quantità limitate di medicinali. Successivamente, detti grossisti nonché alcune associazioni greche di farmacisti e di grossisti, si sono rivolte all’Autorità greca per la concorrenza (Epitropi Antagonismou) al fine di far accertare che la politica di vendita dei medicinali applicata dalla Gsk Aeve e dalla Gsk plc costituiva un abuso di posizione dominante sui mercati dei medicinali in questione. Con sentenza 31 maggio 2005, Syfait e altri, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dall’Epitropi Antagonismou, in quanto quest’ultima non ha natura giurisdizionale. Nel frattempo, i grossisti hanno proposto ricorsi giurisdizionali, sostenendo che la politica di vendita della Gsk Aeve violava il diritto greco e comunitario della concorrenza. Ritenendo necessario ottenere la soluzione delle stesse questioni sollevate dall’Epitropi Antagonismou, la Corte di appello di Atene, dinanzi alla quale la causa è ora pendente, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità delle pratiche in oggetto con le norme comunitarie. La Corte rammenta anzitutto che è fatto divieto ad un’impresa di sfruttare in maniera abusiva la propria posizione dominante, poiché tale pratica è incompatibile con il mercato comune, potendo il commercio tra gli Stati membri risultarne pregiudicato. Tali pratiche abusive possono consistere, in particolare, nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori. La Corte ha rilevato che, nella specie, rifiutando di evadere gli ordinativi dei grossisti greci, la Gsk Aeve mira a limitare le esportazioni parallele effettuate da questi ultimi verso i mercati di altri Stati membri nei quali i prezzi di vendita dei medicinali sono più elevati. Successivamente, la Corte ha esaminato l’eventuale esistenza, nel settore dei prodotti farmaceutici, delle circostanze particolari che potrebbero, in linea generale, giustificare il rifiuto di soddisfare gli ordinativi. La Corte ha rilevato anzitutto che le esportazioni parallele di medicinali da uno Stato membro in cui i prezzi sono bassi verso altri Stati membri nei quali i prezzi sono più elevati consentono, in linea di principio, agli acquirenti dei detti medicinali in tali ultimi Stati di disporre di una fonte alternativa di approvvigionamento a prezzi inferiori a quelli praticati delle imprese farmaceutiche. Non si può quindi sostenere che le esportazioni parallele presentino solo un’utilità minima per i consumatori finali. La Corte ha quindi analizzato l’eventuale impatto della normativa statale relativa ai prezzi dei medicinali sulla valutazione del carattere abusivo del rifiuto di fornitura. Essa ha rilevato che il controllo esercitato da alcuni Stati membri sui prezzi di vendita o sulle tariffe di rimborso dei medicinali non sottrae integralmente tali prezzi alle legge della domanda e dell’offerta. Se il grado di regolamentazione dei prezzi nel settore dei prodotti farmaceutici non può quindi escludere l’applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, è pur vero che, per gli Stati membri dotati di un sistema di fissazione dei prezzi, l’intervento statale costituisce un fattore idoneo a creare opportunità per il commercio parallelo. Inoltre, le norme sulla concorrenza non possono essere interpretate nel senso che, per difendere i propri interessi commerciali, l’unica scelta che un’impresa farmaceutica in posizione dominante possa operare sia quella di non commercializzare affatto i propri medicinali in uno Stato membro nel quale i prezzi di questi ultimi siano fissati ad un livello relativamente basso. Ne consegue che, se il grado di regolamentazione non può escludere il carattere abusivo del rifiuto di un’impresa in posizione dominante di evadere gli ordinativi inoltrateli da grossisti operanti nelle esportazioni parallele, tale impresa deve poter adottare misure ragionevoli e proporzionate alla necessità di tutelare i propri interessi commerciali. Per valutare il carattere ragionevole e proporzionato occorre accertare se gli ordinativi inoltrati dai grossisti presentino un carattere anormale. Infine, la Corte ha analizzato l’impatto della normativa statale relativa all’approvvigionamento di medicinali e, più in particolare, l’argomento - addotto dalla Gsk Aeve - secondo cui le imprese che effettuano esportazioni parallele non sarebbero soggette agli stessi obblighi di distribuzione e di stoccaggio delle imprese farmaceutiche, e rischierebbero, quindi, di alterare la pianificazione della fabbricazione e della distribuzione dei medicinali. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, nel caso in cui il commercio parallelo portasse ad una situazione di penuria di medicinali su un mercato nazionale, spetterebbe alle autorità nazionali, e non alle imprese in posizione dominante, risolvere tale situazione, applicando misure adeguate e proporzionate. Tuttavia, un produttore deve essere in grado di tutelare i propri interessi commerciali, qualora gli siano ordinati quantitativi anormali. La Corte lascia al giudice nazionale il compito di accertare il carattere normale degli ordinativi, in considerazione delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dall’impresa farmaceutica con i grossisti interessati, nonché dell’entità degli ordinativi rispetto al fabbisogno del mercato dello Stato membro in questione. La Corte dichiara che un’impresa che detenga una posizione dominante sul mercato dei medicinali, la quale, al fine di impedire le esportazioni parallele, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante.  
   
 

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