|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 17 Settembre 2008 |
|
|
  |
|
|
L’IMPRESA SOCIALE È OPERATIVA
|
|
|
 |
|
|
Campobasso, 17 settembre 2008 - Prende forma il quadro operativo delle imprese sociali. Con l’iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio l’azienda, in possesso dei requisiti richiesti, può qualificarsi come ed usufruire, attraverso tale iscrizione, della limitazione della responsabilità patrimoniale, laddove la struttura organizzativa non preveda già la responsabilità limitata come caratteristica (per esempio le società di persone). L’impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico redatto dal notaio e depositato, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 giorni, al Registro Imprese della provincia dove ha sede legale l’impresa. Nel caso di società di capitali e di cooperative, tale termine sarà valido solo ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali, fermo restando il termine di 20 giorni previsto dal codice civile per l’iscrizione della società nel registro imprese. Difatti, l’iscrizione dell’impresa sociale nell’apposita sezione è integrativa, nel senso che un’impresa potrà essere iscritta in più sezioni del Registro Imprese (ad esempio sezione ordinaria e sezione imprese sociali). Caratteristiche dell’Impresa sociale La forma giuridica dell´impresa sociale comprende tutte quelle imprese private, comprese le cooperative, in cui l´attività economica d´impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e di interesse generale. Possono quindi acquisire la qualifica: associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati. Società (di persone e di capitali), le cooperative, i consorzi. Enti ecclesiastici ed altri enti e confessioni religiose Le imprese sociali devono comunque mantenere finalità di interesse generale che vengono favorite dal legislatore sul piano civilistico, con la possibilità di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata e con qualsiasi tipo societario, con la possibilità di formare anche un gruppo. L´importante è che questo tipo di impresa non abbia mai come fine ultimo o principale lo scopo di lucro. Non possono essere considerate imprese sociali gli enti pubblici e quegli enti privati il cui scopo sociale vada a solo vantaggio dei soci e non della generalità dei cittadini. Settori di attività I settori di attività in cui possono operare le imprese sociali sono definiti all´articolo 2 del d. Lgs. 155/06, tra cui vi rientrano: assistenza sociale • assistenza sanitaria e socio sanitaria • educazione • istruzione • tutela ambientale • tutela dei beni culturali • formazione universitaria • formazione extrascolastica • turismo sociale • servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un´impresa sociale. Possono inoltre diventare imprese sociali le organizzazioni che, indipendentemente dall´ambito di attività, svolgono attività di impresa per l´inserimento di lavoratori disabili e svantaggiati se questi costituiscono almeno il 30% del personale. L´attività non deve avere prioritariamente finalità mutualistica, ovvero non può essere rivolta esclusivamente a soci. L´impresa sociale deve soddisfare i seguenti requisiti: • essere costituita con un atto pubblico. • avere una struttura democratica. • destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell´attività statutaria o ad incremento del patrimonio, e pertanto non distribuirli, neanche indirettamente. • tenere libro giornale e inventario. • redigere e depositare presso il registro delle imprese un documento che rappresenti lo stato patrimoniale e finanziario dell´impresa. • redigere il bilancio sociale. • coinvolgere lavoratori e destinatari delle attività nella gestione. • avere la maggioranza degli amministratori soci Elenco documenti da depositare al Registro Imprese • Atto costitutivo. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione al Registro Imprese. • Statuto e ogni successiva modificazione • Documento che rappresenta lo stato patrimoniale e finanziario dell’impresa • Bilancio sociale, limitatamente ai gruppi • Ogni altro atto previsto dalla normativa vigente Tutti i documenti devono essere depositati al Registro delle Imprese competente utilizzando la modulistica ministeriale prevista per gli adempimenti societari e dovranno essere presentati entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento oggetto dell’adempimento, in via telematica o su supporto informatico, con firma digitale di un legale rappresentante o, se si tratta di atto costitutivo o modificazioni statutarie, del notaio. Le domande di iscrizione sono assoggettate al pagamento dei relativi diritti di segreteria e all’assolvimento dell’imposta di bollo; gli importi variano secondo il tipo di organizzazione che rivestirà la qualifica di impresa sociale. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|