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Notiziario Marketpress di Mercoledì 24 Settembre 2008
 
   
  TERRORISMO: PUNIRE L´ISTIGAZIONE RISPETTANDO I DIRITTI UMANI

 
   
  Bruxelles, 24 settembre 2008 - Il Parlamento europeo sostiene la proposta di armonizzare le disposizioni volte a perseguire tre nuovi tipi di reati: pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l´addestramento a fini terroristici. Ma precisa che resta valido l´obbligo di rispettare i diritti fondamentali, come la libertà di espressione, di stampa e di associazione e che non deve essere limitata la diffusione di informazioni a fini scientifici accademici o di comunicazione. Il Parlamento è consultato sulla proposta di modica della decisione quadro sulla lotta al terrorismo al fine di armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, il reclutamento e l´addestramento a fini terroristici. Lo scopo è di rendere perseguibili questi tipi di condotta, anche se commessi attraverso Internet, in tutto il territorio dell´Ue e di garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità applicabili ai reati di terrorismo si applichino anche a queste forme di comportamento. Approvando con 556 voti favorevoli, 90 contrari e 19 astensioni la relazione consultiva di Roselyne Lefrançois (Pse, Fr), il Parlamento precisa anzitutto che l´obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall´articolo 6 del trattato sull´Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e dalla Convenzione europea per i diritti dell´uomo, «non può essere modificato» per effetto della decisione quadro. Sottolinea poi che l´azione dell´Ue nel settore della lotta contro il terrorismo dovrebbe essere condotta in stretta cooperazione con le autorità locali e regionali, «dato che gli autori e gli istigatori di atti terroristici vivono in seno a collettività locali, interagiscono con la loro popolazione e ne utilizzano i servizi e gli strumenti di democrazia». I deputati chiedono quindi di inserire un nuovo paragrafo che imponga agli Stati membri di accertarsi che l´incriminazione degli atti di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, di reclutamento a fini terroristici e di addestramento a fini terroristici sia effettuata «nel rispetto degli obblighi loro incombenti in materia di libertà di espressione e di associazione nonché, in particolare, di libertà di stampa e di espressione in altri mezzi d´informazione». E nel rispetto della riservatezza della corrispondenza, che si applica anche al contenuto di e-mail e altri tipi di posta elettronica. Inoltre, l´incriminazione di tali atti «non deve dar luogo alla limitazione o alla restrizione della diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione e l´espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo». Il Parlamento suggerisce anche di modificare alcune delle definizioni proposte dalla Commissione. Così, tra i "reati connessi ad attività terroristiche" riformulano come segue la "pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo": la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio «che preconizzi la commissione di uno dei reati» indicati dalla decisione, qualora tale comportamento dia luogo «manifestamente» al rischio che possano essere commessi uno o più reati. Tra questi ultimi, per memoria, figurano: attentati alla vita di una persona, sequestro di persona e cattura di ostaggi, distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo, fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché minaccia di realizzare uno di questi comportamenti. Un emendamento propone poi di modificare la definizione di “reclutamento a fini terroristici”, ossia l´induzione «intenzionale» a commettere «uno dei reati» succitati (salvo la minaccia) nonché la direzione di un’organizzazione terroristica e la partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica. Per "addestramento a fini terroristici", si intende l´atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l´uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati succitati (esclusa la minaccia) nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo. I deputati chiedono poi agli Stati membri di provvedere affinché l´incriminazione degli atti di pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo, di reclutamento a fini terroristici e di addestramento a fini terroristici sia «proporzionale alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escluda qualsiasi forma arbitraria di trattamento discriminatorio o razzista». .  
   
 

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