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Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Settembre 2008
 
   
  PRIVACY: NOTIFICAZIONI

 
   
  Il comma 4 dell’art. 29 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha convertito il Decreto legge n. 112/08, ha anche riformulato il comma 2 dell´art. 38 (Modalità di notificazione) del Codice della privacy. Comma 1: La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell´inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Comma 2: La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l´apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni: a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l´adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. Comma 3: Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali. Comma 4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima. Comma 5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. Comma 6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell´articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Il comma 5 dell´art. 29 della Legge n. 133/08 dispone che entro il 20 ottobre 2008 il Garante per la protezione dei dati personali debba adeguare il modello per le notificazioni alle nuove prescrizioni.  
   
 

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