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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Settembre 2008 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E I RESIDUI DEL CARICO E PIANI DI RACCOLTA E GESTIONE
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Il 25 settembre 2008 a Lussemburgo la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza in merito alla causa C-368/07 Commissione/italia, affermando che la direttiva 2000/59/Ce, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, si prefigge di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, da parte delle navi che utilizzano porti della Comunità europea, rafforzando pertanto la protezione dell’ambiente marino. Nel luglio 2004, la Commissione ha chiesto all’Italia di confermarle l’adozione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti italiani e di trasmetterle i piani concernenti un campione di 19 porti. Le autorità italiane hanno comunicato unicamente i piani dei porti di Napoli e di Ravenna, successivamente di Taranto e di Trieste. Ancora nel 2006 risultava che, per un numero significativo di porti, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti non erano stati ancora adottati. Dalle informazioni fornite dalla Repubblica italiana durante la causa emerge che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (dicembre 2005), l’Italia non aveva ancora elaborato né applicato nessun piano per i porti di Trieste, Augusta, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo, Mazara del Vallo, Chioggia, Venezia, Porto Cervo Marina e Marina di Portosole, tutti appartenenti al campione di 19 porti selezionato dalla Commissione. L’italia ha sostenuto in causa che nei porti che non dispongono ancora di piani, la gestione degli stessi è effettuata secondo le ordinanze dei comandanti di porto che anticipano i piani in corso di approvazione. La Corte di giustizia chiarisce che, anche se gli Stati membri possono scegliere liberamente le vie e i mezzi destinati a garantire l’attuazione di una direttiva, tale libertà lascia tuttavia sussistere nella sua interezza l’obbligo, per ciascun Stato, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva. La Corte ha già più volte dichiarato (in sentenze analoghe contro la Finlandia, la Francia, la Grecia) che l’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti rappresenta un obbligo di risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie. Pertanto, l’elaborazione e l’applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti non ancora definitivi non possono adempiere all’obbligo degli Stati membri di conformarsi alla direttiva. Per questi motivi, la Settima Sezione della Corte dichiara e statuisce: Non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/Ce, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. |
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