Realizzare un sondaggio d´opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy. Lo ha ribadito l´Autorità per la protezione dei dati personali con un´ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio circa la soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell´amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia. La società aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza dare loro le specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati raccolti sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l´obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull´uso che verrà fatto di queste informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisse un trattamento di dati personali per il quale deve essere assolto l´obbligo di notifica al Garante, nessuna comunicazione al riguardo era stata inviata presso l´Autorità. In relazione a queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato nei confronti della società di sondaggi sanzioni amministrative pecuniarie.