|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Martedì 14 Ottobre 2008 |
|
|
  |
|
|
MISURE URGENTI PER LA STABILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO E LA TUTELA DEL RISPARMIO
|
|
|
 |
|
|
Roma, 14 ottobre 2008 - È stato pubblicato nella G. U. N. 237 del 9 ottobre 2008 il decreto-legge n. 155 riguardante misure urgenti per garantire stabilità del sistema creditizio e continuità nell´erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell´attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. Tra i punti di maggior rilievo: Il Ministero dell´Economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d´Italia. La sottoscrizione può essere effettuata purché l´aumento di capitale non sia stato ancora, alla data di entrata in vigore di questo decreto, perfezionato, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della stessa banca, che abbia una durata minima di 36 mesi. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione, da parte della Banca d´Italia, di determinati elementi, come l´adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell´aumento di capitale; le politiche dei dividendi, approvate dall´assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento. Le azioni detenute dal Ministero dell´economia e delle finanze sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell´economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento sono soggette alla preventiva approvazione (sentita la Banca d´Italia) del Ministero dell´Economia e delle finanze (art. 1). Qualora, per soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d´Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all´atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. Il Ministero dell´Economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d´Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (art. 3). Le azioni detenute dal Mef sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Mef, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento sono soggette alla preventiva approvazione (sentita la Banca d´Italia) del Mef (art. 1). Qualora, per soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d´Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all´atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria. Il Mef può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d´Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (art. 3), ed è anche autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore di questo decreto (art. 4). Ulteriori misure volte a facilitare il finanziamento delle banche italiane sono poi contenute nel decreto legge varato nella riunione del 13 ottobre del Consiglio dei Ministri, secondo cui, al fine di fornire titoli di Stato utilizzabili in qualità di garanzia per il finanziamento delle banche presso la Banca centrale europea, il Mef è autorizzato ad effettuare operazioni di scambio temporaneo tra titoli di Stato e strumenti di debito delle banche italiane. Gli oneri a carico delle banche per tali operazioni sono stabiliti sulla base delle prevalenti condizioni di mercato. Allo stesso scopo, il Mef può anche rilasciare la garanzia dello Stato su operazioni di prestito titoli, stipulate da banche italiane con soggetti privati anche non bancari. . |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|