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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Ottobre 2008 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RICONOSCIMENTO DEL DOPPIO COGNOME IN GERMANIA
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Il 14 ottobre 2008 la sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-353/06 (Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul / Standesamt Niebüll) ha affermato che la Germania non può rifiutarsi di riconoscere ai suoi cittadini il loro cognome cosi come è stato registrato nello Stato membro di nascita e di residenza. Leonard Matthias Grunkin-paul, figlio dei coniugi Dorothee Paul e Stefan Grunkin, entrambi cittadini tedeschi, è nato in Danimarca il 27 giugno 1998. Anch’egli è cittadino tedesco e vive dalla nascita in Danimarca. Il suo cognome, composto da quello del padre e da quello della madre, è stato iscritto nel suo atto di nascita danese. In Danimarca è possibile portare un doppio cognome. Nel 2006 i genitori hanno chiesto di iscrivere il figlio con il cognome Grunkin-paul nel libretto di famiglia tenuto a Niebüll, in Germania. Le autorità tedesche hanno però negato l’iscrizione in quanto il cognome dei cittadini tedeschi era disciplinato dal diritto tedesco, che non consentiva ad un figlio di portare un doppio cognome. I genitori hanno presentato all´Amtsgericht Flensburg un ricorso contro questa decisione dell´amministrazione tedesca. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se il diritto comunitario osti a che una normativa nazionale costringa un cittadino dell’Unione europea a portare un cognome diverso in diversi Stati membri. La Corte rileva innanzi tutto che, sebbene le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono rispettare il diritto comunitario. Inoltre, la situazione di Leonard Matthias ricade nel diritto comunitario in quanto egli è cittadino di uno Stato membro pur soggiornando legalmente in un altro Stato membro. La Corte dichiara poi che il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Numerose azioni della vita quotidiana richiedono infatti la prova dell’identità, prova che di norma è fornita dal passaporto. Poiché Leonhard Matthias possiede unicamente la cittadinanza tedesca, il rilascio del detto documento rientra esclusivamente nella competenza delle autorità tedesche. Pertanto, se queste ultime si oppongono al riconoscimento del cognome di Leonhard Matthias così come esso è stato determinato e registrato in Danimarca, a tale bambino verrà rilasciato dalle dette autorità un passaporto nel quale figurerà un cognome diverso da quello che egli ha ricevuto in quest’ultimo Stato membro. Ebbene, siffatta diversità di cognome tra i documenti tedeschi e quelli danesi potrebbe causare a Leonhard Matthias una serie di seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato, in particolare perché è idonea a suscitare dubbi in merito alla sua identità e all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti. In tali circostanze, e considerato che le disposizioni restrittive tedesche non sono state adeguatamente giustificate, la Corte giunge alla conclusione che il diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri osta a che le autorità tedesche si rifiutino di riconoscere il cognome di Leonhard Matthias così come esso è stato determinato e registrato in Danimarca. |
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