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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Ottobre 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: REVOCA IMMUNITÀ MEMBRO PARLAMENTO EUROPEO

 
   
  Il 15 ottobre 2008 il Tribunale di primo grado, nella causa T-345/05 (Ashley Neil Mote / Parlamento) ha respinto la domanda d´annullamento della decisione del Parlamento europeo di revoca dell´immunità di uno dei suoi membri, affermando che il Parlamento non ha commesso un errore di diritto decidendo di revocare l’immunità del sig. Mote. Il sig. Ashley Neil Mote, cittadino del Regno Unito, ha beneficiato tra il 1996 e il 2002 di vari sussidi pubblici. Nel novembre 2003 è stato avviato nei suoi confronti un procedimento penale in quanto tali sussidi sarebbero stati percepiti sulla base di dichiarazioni false. Dopo la sua elezione al Parlamento europeo nel giugno 2004, il sig. Mote ha richiesto la sospensione del procedimento penale in corso, invocando i privilegi e le immunità di cui gode in qualità di parlamentare europeo. Nel novembre 2004 il giudice nazionale competente ha disposto la sospensione del procedimento. Tale giudice ha ritenuto che il regime di libertà su cauzione cui era stato sottoposto il sig. Mote costituisse un ostacolo alla libertà di movimento dei membri del Pe e violasse di conseguenza il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica. Adita con richiesta dell´Attorney General (procuratore generale di Inghilterra e Galles), l’assemblea plenaria del Pe, con decisione del 5 luglio 2005, ha deciso di revocare l’immunità del sig. Mote. Dopo la revoca dell’immunità, il procedimento penale a carico del sig. Mote è ripreso, ed egli è stato dichiarato colpevole e condannato dai giudici britannici alla pena di nove mesi di detenzione. Egli ha allora impugnato detta sentenza. Il sig. Mote ha adito inoltre il Tribunale di primo grado chiedendo l´annullamento della decisione del Pe recante la revoca della sua immunità. Nella sua odierna sentenza, il Tribunale, innanzi tutto, ha dichiarato che la decisione con cui il Parlamento revoca l’immunità può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario. Il Tribunale conferma inoltre che il Pe è competente a pronunciarsi su una domanda di revoca dell’immunità di un suo membro, ai sensi dell´art. 10 del Protocollo. Successivamente il Tribunale constata che, viceversa, nessuna disposizione fa del Parlamento l’autorità competente a decidere in merito all’esistenza del privilegio previsto dall’art. 8 del Protocollo. Quest´ultima disposizione mira a tutelare i membri del Parlamento contro tutte le limitazioni, diverse da quelle di natura giudiziaria, alla loro libertà di movimento. Rilevando che i rischi di pregiudizio all’esercizio delle funzioni di parlamentare del sig. Mote, lamentati da quest´ultimo, si limitavano a restrizioni di natura giudiziaria, il Tribunale constata che il Parlamento non ha commesso un errore di diritto decidendo di revocare l’immunità del sig. Mote senza pronunciarsi sul privilegio concessogli in qualità di membro del Parlamento. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso. .  
   
 

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