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Notiziario Marketpress di Mercoledì 22 Ottobre 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: NORME PIÙ CHIARE PER I DIVORZI DI COPPIE INTERNAZIONALI

 
   
  Strasburgo, 22 ottobre 2008 - Il Parlamento si è pronunciato su una proposta di regolamento che intende chiarire le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull´esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e quelle norme sulla legge applicabile, introducendo un certo grado di autonomia delle parti. I deputati insistono sulla necessità di garantire a entrambi i coniugi le informazioni sulle conseguenze giuridiche e sociali della loro scelta riguardo alla giurisdizione e alla legge applicabile. Approvando con 522 voti favorevoli, 89 contrari e 35 astensioni la relazione di Evelyne Gebhardt (Pse, De), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un quadro normativo chiaro e completo che comprenda le norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all´esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e le norme sulla legge applicabile, introducendo anche un certo grado di autonomia delle parti. Ma propone una serie di emendamenti, soprattutto per garantire che i coniugi prendano una decisione in modo consapevole. Ad oggi, una volta avviato il procedimento di divorzio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato, che variano molto tra paese e paese. La combinazione fra la diversità delle norme di conflitto nazionali e le attuali disposizioni Ue in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale può generare un certo numero di problemi nel caso dei divorzi "internazionali". Oltre all´incertezza giuridica risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applicherà al loro caso, vi è anche il rischio della "corsa in tribunale", espressione che designa una situazione nella quale il coniuge più informato tenterà di adire per primo l´autorità giurisdizionale la cui legge tutela meglio i suoi interessi. Inoltre, i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato terzo possono avere difficoltà a trovare un´autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio e a far riconoscere nei rispettivi Stati di origine una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato terzo. La proposta intende ovviare a questi rischi, senza però instaurare un regime comune in materia di divorzio in Europa. Agevolare una scelta illuminata da parte dei coniugi Con una serie di emendamenti, il Parlamento intende agevolare una «scelta illuminata» delle coppie nella decisione in merito all´autorità giurisdizionale che deve trattare il loro divorzio. Pertanto, ritiene che prima di designare la giurisdizione competente e la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso a informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l´accesso a un´appropriata informazione di qualità, un emendamento chiede alla Commissione di aggiornarla regolarmente nel sistema di informazioni pubblico basato su Internet. I deputati precisano inoltre che a entrambi i coniugi vanno garantiti pari opportunità e, a tal fine, ritengono essenziale che ciascuna parte sappia esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della giurisdizione e della legge applicabile. Chiedono comunque che la possibilità di scegliere la legge applicabile non leda gli interessi della prole. In base alla proposta della Commissione, i coniugi avrebbero la facoltà di designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio o alla separazione scegliendo tra diverse possibilità, purché tale scelta sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Ue e alle politiche pubbliche. Il Parlamento chiarisce alcune delle opzioni proposte - lo Stato di uno dei due coniugi, quello in cui avevano in precedenza la residenza abituale per un certo numero di anni, quello in cui è stata presentata la domanda - e aggiunge anche lo Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è concluso l´accordo, nonché lo Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L´aula ha peraltro respinto un emendamento presentato dal Ppe/de volto a precisare che le leggi tra le quali poter scegliere dovevano essere quelle emanate dagli Stati membri dell´Ue. Un altro emendamento precisa che se la legge designata non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei due coniugi, «si applica la legge del foro». Obiettivo di questo emendamento è risolvere i problemi che incontrano alcune donne straniere che chiedono la separazione o il divorzio in taluni Stati membri. L´interesse di una persona ad ottenere la separazione o il divorzio, in quanto espressione della sua autonomia personale, deve prevalere sul criterio dell´applicazione della legge nazionale. Avviene che in questi casi l´applicazione della legge nazionale comune dei coniugi renda difficile l´accesso alla separazione o al divorzio di determinate persone residenti in taluni Stati membri. Il Parlamento è solo consultato su questa proposta, mentre a livello di Consiglio, dove è richiesta l´unanimità, la proposta è osteggiata dalla Svezia. Sembra però che almeno 9 Stati membri - Italia, Francia, Spagna, Romania, Austria, Ungheria, Grecia, Slovenia e Lussemburgo - abbiano intenzione di avviare una cooperazione rafforzata in questa materia. . .  
   
 

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