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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Settembre 2006
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA A DETERMINARE I TITOLARI DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITÀ PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

 
   
  Il 12 settembre 2006 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa M. G. Eman e O. B. Sevinger / College van burgemeester en wethouders van Den Haag (C-300/04), affermando che spetta agli Stati membri determinare i titolari del diritto di eleggibilità per le elezioni del Parlamento europeo, rispettando il diritto comunitario e in particolare il principio di parità di trattamento. Nel procedimento pregiudiziale, il Nederlandse Raad van State ha chiesto alla Corte se uno Stato membro possa escludere dal diritto di voto alle elezioni europee talune categorie di propri cittadini residenti in un territorio d´oltremare associato alla comunità (Ptom), nel caso specifico Aruba. Il Regno dei Paesi Bassi è composto dai Paesi Bassi e dalle isole di Aruba e delle Antille olandesi. Per tutti gli abitanti del Regno esiste un´unica nazionalità, quella olandese. I sigg. Eman e Sevinger, entrambi di nazionalità olandese e residenti a Oranjestad (Aruba), hanno chiesto di essere iscritti nel registro elettorale per partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo. La loro domanda è stata respinta a causa della loro residenza ad Aruba. Il Raad van State olandese ha chiesto se le disposizioni del Trattato Ce relative alla cittadinanza dell´Unione si applichino a persone che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro e sono residenti o domiciliate in un Ptom. La Corte ha affermato che i cittadini di uno Stato membro i quali risiedono o sono domiciliati in un territorio facente parte dei Ptom possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell´Unione. Per quanto riguarda la questione del possesso o meno, da parte di un cittadino dell´Unione residente o domiciliato in un Ptom, del diritto di voto attivo e passivo per il Parlamento europeo, la Corte ha confermato che la determinazione dei titolari del diritto di voto attivo e passivo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario. Alla luce in particolare della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell´uomo, non sembra che il criterio della residenza sia inadeguato per determinare chi siano i beneficiari del diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo. Tuttavia, per quanto riguarda il principio di parità di trattamento, gli elementi di comparazione rilevanti sono da un lato un olandese residente nelle Antille olandesi o ad Aruba e, dall´altro, un olandese residente in un paese terzo. Tali soggetti hanno in comune il fatto di essere cittadini olandesi e di non risiedere nel territorio dei Paesi Bassi. La Corte ha rilevato che esiste una differenza di trattamento fra i due, poiché il secondo possiede il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo organizzate nei Paesi Bassi, mentre il primo non gode di tale diritto. Una simile differenza di trattamento deve essere oggettivamente giustificata. A tale proposito, la Corte ha rilevato che lo scopo perseguito dal legislatore olandese, il quale consiste nel concedere il diritto di voto attivo e passivo agli olandesi che hanno o hanno avuto legami con i Paesi Bassi, rientra nella discrezionalità di cui dispone tale legislatore per organizzare le elezioni. Tuttavia, il governo olandese non ha dimostrato a sufficienza che la diversità di trattamento osservata tra gli olandesi residenti in un paese terzo e quelli residenti nelle Antille olandesi e ad Aruba sia oggettivamente giustificata, e non costituisca dunque una violazione del principio di parità di trattamento. Qualora il giudice nazionale ritenga - in particolare alla luce delle risposte fornite dalla Corte - che illegittimamente i cittadini olandesi residenti o domiciliati nelle Antille olandesi e ad Aruba non siano stati iscritti nelle liste elettorali per l´elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004, spetterà all´ordinamento nazionale definire le modalità di riparazione. Tali modalità, che possono comprendere un risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato, devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. .  
   
 

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