Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedì 18 Novembre 2008
 
   
  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA AUTORIZZA IL REGIME ITALIANO DI RIFINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

 
   
  Bruxelles, 18 novembre 2008 - La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato Ce, il regime di garanzia delle passività e le operazioni temporanee di scambio per gli istituti di credito, volto a stabilizzare i mercati finanziari. La Commissione ha concluso che il regime è un mezzo adeguato, necessario e proporzionato per rimediare ad un grave turbamento dell’economia italiana – in linea con i criteri precisati nella comunicazione della Commissione sulle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria – ed è pertanto compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato Ce. In particolare, il regime prevede un accesso non discriminatorio, è limitato nel tempo e nel campo di applicazione ed introduce misure di salvaguardia adeguate per limitare le distorsioni della concorrenza. Le misure di ricapitalizzazione notificate dall’Italia saranno valutate in una decisione a parte. Neelie Kroes, commissaria responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: “Il regime italiano di garanzie e scambio è un efficace strumento per aumentare la fiducia del mercato. Gli impegni che abbiamo ottenuto dalle autorità italiane garantiscono che le distorsioni di concorrenza saranno ridotte al minimo. ” Il 13 ottobre 2008 le autorità italiane hanno adottato un decreto che stabilisce varie misure per stabilizzare i mercati finanziari [1]. Previ contatti con la Commissione, il regime è stato notificato il 17 ottobre 2008. Le misure prevedono: 1. Una garanzia statale sulle nuove passività emesse dalle banche con scadenze superiori a 3 mesi e fino a 5 anni; 2. Operazioni temporanee di scambio semestrali tra titoli di Stato e passività delle banche italiane, il cui tasso d’interesse e scadenza coincidono perfettamente, in modo da garantire un flusso di cassa identico ed una fissazione dei prezzi diretta; 3. Una garanzia statale per le banche a favore di terzi (ad esempio le imprese di assicurazione) per l’ottenimento di prestiti di titoli di qualità elevata a loro volta utilizzati dalle banche per ottenere rifinanziamenti nell’Eurosistema. Tutte e tre le misure sono a disposizione soltanto delle banche solvibili. La loro remunerazione si basa sulle raccomandazioni della Banca centrale europea (Bce); il regime prevede inoltre maggiorazioni specifiche per le garanzie sulle passività superiori a 2 anni e per gli scambi tra passività e buoni del Tesoro. La Banca d’Italia ha inoltre introdotto una nuova operazione di swap mensile per permettere uno scambio temporaneo di titoli di Stato detenuti dalla banca centrale con strumenti finanziari detenuti dalle banche e valutati con un rating pari almeno a Bbb; tale strumento è limitato a 40 miliardi di euro. La Commissione ha concluso che il regime italiano di rifinanziamento è uno strumento adeguato per ripristinare la fiducia sui mercati finanziari, in linea con le regole Ue sugli aiuti di Stato. Esso prevede, in particolare: un accesso non discriminatorio per le banche autorizzate ad operare in Italia, comprese le controllate di gruppi esteri; un meccanismo di fissazione dei prezzi orientato al mercato; adeguate misure di salvaguardia contro gli abusi, ivi comprese restrizioni della pubblicità e della crescita del bilancio delle banche beneficiarie. Le autorità italiane si sono impegnate a far sì che l’importo complessivo delle garanzie emesse con scadenza superiore a tre anni non superi il 25% dell’intero importo coperto. L’italia verificherà inoltre che l’importo complessivo che una banca può ricevere non superi determinate soglie predefinite. In ogni caso, l’Italia si è impegnata ad una rinotifica qualora, alla luce dell’andamento dei mercati finanziari, dovesse sorgere la necessità di estendere le misure oltre sei mesi dall’entrata in vigore del regime. Anche lo strumento di scambio mensile introdotto dalla Banca d’Italia è compatibile con le regole sugli aiuti di Stato. La versione non riservata della decisione sarà consultabile come caso numero N 520a/2008 nel registro degli aiuti di Stato sul sito della Dg Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le ultime pubblicazioni in materia di aiuti di Stato riportate su Internet e nella Gazzetta Ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). .  
   
 

<<BACK