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Notiziario Marketpress di Mercoledì 19 Novembre 2008
 
   
  IMMUNITÀ DI MASSIMO DŽALEMA: IL PARLAMENTO EUROPEO NON REVOCARE LŽIMMUNITÀ DELLŽEX EURODEPUTATO

 
   
   Strasburgo, 19 novembre 2008 - Il Parlamento europeo ha deciso di non autorizzare lŽutilizzazione delle intercettazioni telefoniche e di non revocare lŽimmunità dellŽex eurodeputato Massimo DŽalema nellŽambito di un procedimento dinanzi al Tribunale di Milano relativo alla scalata della Banca Nazionale del Lavoro. I deputati, infatti, convengono con il Gip che le altre fonti di prova sono sufficienti a suffragare lŽaccusa nei confronti degli indagati e, pertanto, la richiesta della Procura «è senza oggetto». Approvando con 453 voti favorevoli, 43 contrari e 90 astensioni la relazione di Klaus-heiner Lehne (Ppe/de, De), il Parlamento ha deciso di non autorizzare lŽutilizzazione delle intercettazioni telefoniche e di non revocare lŽimmunità dellŽex eurodeputato Massimo DŽalema. In proposito, il relatore sottolinea che la richiesta «dovrebbe riguardare lŽautorizzazione allŽuso di presunti elementi probatori», ma secondo la stessa Ordinanza del Giudice delle Indagini Preliminari le fonti di prova utilizzate, sono già "sufficienti a suffragare lŽipotesi accusatoria a carico di taluni soggetti già per essa indagati", cioè gli stessi terzi intercettati - «i quali peraltro sono già stati rinviati a giudizio ed il cui procedimento giudiziario è già in fase avanzata». Quindi da questo punto di vista la richiesta della Procura della Repubblica di Milano «è senza oggetto». Inoltre, nel caso in cui la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, venga invece considerata come una "autorizzazione a procedere" nei confronti di Massimo DŽalema, il relatore evidenzia che lŽordinamento italiano non prevede, fin dal 1993, questo istituto giuridico e, dunque, in tal caso «la richiesta sarebbe senza oggetto». Antefatti - Il relatore ricorda che, nel 28 maggio 2008, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto lŽautorizzazione allŽutilizzazione per un procedimento penale di conversazioni telefoniche "indirette" tra una persona indagata e lŽex parlamentare europeo Massimo DŽalema. Nella fattispecie si tratta del procedimento penale 19195/2005, relativo alla tentata scalata della Banca Nazionale del Lavoro che vede indagati e rinviati a giudizio un gruppo di persone sospettate di aver violato la legislazione italiana che sanziona i reati di manipolazione di mercato e di insider trading. NellŽambito delle indagini preliminari sono state effettuate delle intercettazioni telefoniche secondo le norme del Codice di Procedura Penale italiano. In alcune di queste intercettazioni vi sono conversazioni tra gli indagati ed alcuni parlamentari nazionali, tra i quali Massimo DŽalema che allŽepoca era membro del Parlamento europeo. Si tratta quindi, nota il relatore, «di intercettazioni indirette di parlamentari che conversano con utenti regolarmente intercettati». Il 20 luglio 2007 il giudice per le indagini preliminari, Clementina Forleo, ha chiesto alla Camera dei Deputati (per i deputati DŽalema, Fassino, Cicu) ed al Senato (per i senatori La Torre e Comincioli), lŽautorizzazione allŽutilizzo delle predette intercettazioni. NellŽottobre del 2007 la Camera dei Deputati, si è dichiarata incompetente a riguardo di Massimo DŽalema in quanto al momento delle conversazioni intercettate egli era membro del Parlamento europeo. In base a questa decisione la Procura di Milano si è rivolta dunque al Parlamento europeo per chiedere lŽautorizzazione delle intercettazioni indirette di Massimo DŽalema. .  
   
 

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