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Notiziario Marketpress di Mercoledì 19 Novembre 2008
 
   
  PREVENZIONE INFORTUNI: LE MARCHE TRA LE PRIME REGIONI IN ITALIA VARANO UNA LEGGE .

 
   
  Ancona, 19 Novembre 2008 - Il presidente della Regione Gian Mario Spacca ha promulgato la legge n. 33 del 18. 11. 2008 sulle ŽNorme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei e mobiliŽ. La proposta del provvedimento risale alla primavera del 2007 quando fu discussa favorevolmente nellŽambito della ŽIntesaŽ, sottoscritta nel luglio-agosto 2004 tra la Regione, lŽAnci, lŽUpi, lŽUncem, lŽInps, lŽInail, le Casse edili, gli imprenditori, gli artigiani, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali di categoria. ŽQuesta legge, tra le prime in Italia nel settore, riguarda la sicurezza nei cantieri e chiarisce agli operatori pubblici e privati aspetti inerenti, sia la fase della progettazione, sia la fase dellŽesecuzione Ž spiega il presidente della Regione Gian Mario Spacca Ž Se e` infatti vero che gli infortuni sul lavoro sono in diminuzione come e` emerso pochi giorni fa dal Rapporto Inail a riguardo grazie ad una attivita` di prevenzione congiunta da parte di tutti gli attori, e` altrettanto vero che non potremo abbassare la guardia finche` ci sara` anche una sola vittima. Nell`` anno 2007 infatti sono pervenute all``Inail Marche 32. 157 denunce di infortuni, circa 1. 443 casi in meno rispetto al 2006. La flessione registrata, pari al 4,3%, e` di gran lunga superiore sia a quella del 2,7% rilevato nel 2006, sia alla diminuzione del 1,7% su scala nazionale per l`` anno 2007 ma questo non e` ancora sufficiente. Con questa legge - prosegue Spacca - vengono quindi precisate attivita`, compiti e responsabilita` connesse alla Žprogettazione della sicurezzaŽ, con particolare riferimento alla stima dei relativi costi. Allo stesso modo vengono precisate attivita`, compiti e responsabilita` connesse alla Žrealizzazione dei lavori in sicurezzaŽ, con particolare riferimento alla contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei relativi oneri. Le norme dovranno essere applicate ai lavori pubblici di interesse regionale (appositamente definiti) e (limitatamente agli aspetti fondamentali della stima e della contabilita`) anche ai lavori privati. Tra le novita` di rilievo nazionale Ž conclude il presidente Ž lŽarticolo secondo cui viene stabilito che tutti i costi della sicurezza, costituiti dai costi della sicurezza inclusa nei prezzi unitari di progetto (appositamente definiti nella legge) e dai costi della sicurezza aggiuntiva ai prezzi unitari di progetto (appositamente definiti nella legge), non sono soggetti ai ribassi offerti dallŽimprenditore e lŽobbligo di inserire nei contratti di affidamento dei lavori le cosiddette Žclausole socialiŽ (a tutela dei lavoratori e previste dal testo unico dei lavoratori)Ž. Va inoltre sottolineato che in sede di sottoscrizione, lŽ Intesa sopra citata ha convenuto di attivare e rendere operativo nel territorio regionale lo sportello unico ai fini del rilascio del Documento unico di regolarita` contributiva per i cantieri pubblici e per quelli privati. Inoltre, dallŽattivita` della stessa ŽIntesaŽ e` nata la legge regionale ŽNorme in materia di accertamento della regolarita` contributiva delle impreseŽ impegnate nei cantieri privati. .  
   
 

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