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Notiziario Marketpress di
Giovedì 27 Novembre 2008 |
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IL TERRENO AGRICOLO ANCHE SE INSERITO NEL PRG AI FINI ICI DEVE ESSERE TASSATO COME TALE E NON COME EDIFICABILE
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Lecce - Importante principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione in materia di Ici di sicuro interesse per quei cittadini proprietari di un terreno pur inserito nel P. R. G. Come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d’inedificabilità. La Suprema Corte ha stabilito che un terreno pur inserito nel P. R. G. Come area edificabile, ma di fatto soggetto a vincolo d’inedificabilità, in quanto l’effettiva edificabilità è subordinata all’emanazione di un piano attuativo o soggetta a “misure in salvaguardia”, deve essere considerato e dunque tassato ai fini Ici, come terreno agricolo, in quanto tale terreno di fatto non è utilizzabile a scopo edificatorio. Come sottolineato dalla Suprema Corte, risulta logico dedurre che se l’edificazione è vietata fino all’approvazione dei piani attuativi o fino a quando la norma di salvaguardia non è stata revocata o dichiarata decaduta, con la conseguente impossibilità di fatto di ottenere valida concessione edilizia per edificare, non è sostenibile che quell’area è utilizzabile a scopo edificatorio. La utilizzabilità presuppone la possibilità attuale e non potenziale di edificare. Lo rende noto il Dr. Cosimo Fracasso Via Dei Mille, 189 73052 Parabita (Lecce) Tel. 0833. 1820068 – Fax 0832. 1830176 Per questi motivi per il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’agata, appare illegittima la prassi fino ad seguita dai Comuni, i quali anche allo scopo di reperire maggiori entrate fiscali per note ragioni di cassa, hanno sempre considerato sufficiente il semplice inserimento del terreno nel P. R. G. Come area fabbricabile per considerarlo tale anche ai fini Ici. . |
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