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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Dicembre 2008
 
   
  IMPORTANTE DECISIONE IN MATERIA DI RISPARMIO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E PROMOTORE, PER I DANNI ARRECATI AL RISPARMIATORE, COMPRESO IL DANNO MORALE, PER LA SOTTRAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO AL CLIENTE.

 
   
  Lecce, 2 dicembre 2008 - Una sentenza importantissima quella della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce. Lo ritiene il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’agata, che lo considera un duro colpo alle società intermediazione finanziaria, molto spesso considerate dall’opinione pubblica, immuni da qualsivoglia responsabilità nei rapporti coi clienti-risparmiatori. In una vicenda relativa alla illegittima appropriazione di denaro dai clienti da parte di un promotore finanziario, i giudici leccesi hanno riconosciuto la responsabilità solidale della società di intermediazione finanziaria condannandola a restituire al risparmiatore il capitale sottratto dal promotore al cliente, maggiorato dagli interessi legali. L’ulteriore fattispecie innovativa della decisione è anche la condanna della società a risarcire al risparmiatore il danno morale. Come ha tenuto a sottolineare l’avv. Fernando Greco, docente di “Diritto del Consumatore” dell’Università del Salento, e difensore del risparmiatore, la decisione del Tribunale di Lecce, accogliendo in pieno le tesi del cliente ha applicato un orientamento fatto oramai proprio dalla giurisprudenza della Cassazione, in ordine alla responsabilità della Società di intermediazione mobiliare per fatto illecito del promotore finanziario. I giudici di Lecce mettono in rilievo che la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze in cui è investito. Come già precisato i Giudici hanno peraltro riconosciuto il risarcimento del danno morale in ragione della rilevanza astrattamente penalistica della condotta del promotore che, fraudolentemente, ha distratto i risparmi del cliente. Nella vicenda decisa dai giudici, nota alla cronache salentine, il promotore finanziario si era appropriato delle somme derivanti da un disinvestimento effettuato dal cliente. Come ha specificato l’avv. Fernando Greco, la decisione rappresenta un importante punto di riferimento poiché stabilisce inequivocabilmente che l’intermediario finanziario debba rispondere per il fatto del promotore poiché viene ad imputarsi alla società intermediaria, nell’interesse della quale l’attività viene svolta dal promotore, il costo del rischio della attività medesima e quindi dell’illecito del promotore. Il rischio, infatti, non può cadere sul risparmiatore ma su chi sceglie il collaboratore, se ne avvale o organizza, lo controlla, posto che l’investitore è indotto a confidare nella professionalità e competenza dei soggetti qualificati. In questa direzione, del resto, si è evoluto il quadro normativo di riferimento e la legislazione settoriale. Il Tribunale esclude poi qualsiasi ipotesi di concorso di colpa del danneggiato ogni qual volta ci sia una precisa volontà del danneggiante di procurare un danno al cliente mediante artifizi e raggiri. .  
   
 

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