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Notiziario Marketpress di
Lunedì 01 Dicembre 2008 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SGRAVI DI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE DI VENEZIA E DI CHIOGGIA
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Giustizia europea: sgravi di oneri sociali per le imprese di Venezia e di Chioggia Il 28 novembre 2008 è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-254/00, T-270/00, T-277/00 - Hotel Cipriani Spa e a. / Commissione – con la quale è stato affermato che gli sgravi degli oneri sociali per le imprese di Venezia e di Chioggia costituiscono Aiuti incompatibili con il mercato comune e i beneficiari sono tenuti a restituire le agevolazioni ottenute. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la legge italiana n. 206/1995 ha esteso, alle imprese insediate nel territorio insulare di Venezia e di Chioggia, il regime di aiuti previsto sin dal 1978 a favore del Mezzogiorno. Gli oneri sociali dovuti dai datori di lavoro sono stati ridotti, se non addirittura eliminati per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese. Questi sgravi hanno raggiunto un importo medio pari a Eur 37,7 milioni annui, ripartiti tra 1645 imprese, e le esenzioni hanno raggiunto un importo pari a Eur 292 831 annui, ripartiti tra 165 imprese. Con decisione 2000/394/Ce, la Commissione ha ritenuto che questi sgravi e/o riduzioni costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, qualora concessi ad imprese che non siano piccole e medie imprese (Pmi) e che non siano insediate in zone legittimate a godere di una deroga sulla base delle caratteristiche specifiche della regione. Peraltro, la Commissione esige che l´Italia richieda ai beneficiari la restituzione degli aiuti corrisposti, più gli interessi nel frattempo maturati. Tra queste imprese, 59 hanno impugnato detta decisione e il Tribunale ha scelto tre cause “pilota” tra le 37 che non sono state dichiarate irricevibili. La Commissione ha sostenuto che le domande delle imprese erano irricevibili, in quanto queste ultime non erano legittimate ad agire. Infatti, secondo la Commissione, poiché la decisione impugnata ha portata generale ed astratta, i beneficiari, di conseguenza, non sarebbero direttamente ed individualmente interessati. Secondo il Tribunale, benché una decisione relativa ad un regime di aiuti abbia portata generale, quando la Commissione accerta l´incompatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti e impone la restituzione degli aiuti corrisposti, tutti i beneficiari effettivi sono perfettamente identificabili. La circostanza di appartenere ad una cerchia chiusa di beneficiari effettivi di un regime di aiuti, colpiti in modo speciale dall´obbligo di restituzione, è sufficiente a contraddistinguere ciascuno di loro rispetto a qualsiasi altro soggetto. Nel caso di specie, l´individuazione deriva dalla lesione particolare causata dall´ordine di recupero agli interessi dei membri, perfettamente identificabili, di questa cerchia chiusa. Nel merito, le imprese hanno sostenuto che gli sgravi degli oneri sociali compensano gli svantaggi strutturali e le condizioni sfavorevoli del mercato del lavoro nella zona lagunare, che si traducono in costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese (in particolare, per la manutenzione di edifici che fanno parte del patrimonio storico e paesaggistico, oltre ai costi aggiuntivi per i trasporti). Gli sgravi, pertanto, non conferirebbero nessun vantaggio economico, non inciderebbero sul volume degli scambi tra gli Stati membri e non altererebbero la concorrenza. Il Tribunale constata che le imprese non hanno dimostrato l´esistenza di un nesso diretto tra i costi aggiuntivi effettivamente sostenuti e l´importo dell´aiuto riscosso da ognuna di esse. La mera circostanza che le imprese insediate nella laguna siano esposte a costi più elevati rispetto alla terraferma non consente di dedurre che il regime non attribuisca loro nessun vantaggio e non introduca una discriminazione nei confronti dei loro concorrenti, in Italia o in altri Stati membri. Per quanto concerne la specifica posizione, in particolare, delle imprese incaricate di pubblici servizi, come la distribuzione del gas, il Tribunale sottolinea che incombe allo Stato membro ed ai beneficiari del provvedimento dimostrare che quest´ultimo non costituisca un aiuto o che sia compatibile con il mercato comune. La Commissione non è tenuta ad effettuare un´analisi individuale, qualora le autorità nazionali o i terzi interessati non le abbiano comunicato, durante il procedimento amministrativo, informazioni specifiche concernenti i detti beneficiari. Parimenti, in presenza di un regime di aiuti multisettoriale, la portata dell´obbligo di motivazione gravante sulla Commissione dipende dai dati e dagli elementi comunicati a questa istituzione dallo Stato membro e dagli interessati in sede di procedimento amministrativo. Inoltre, il Tribunale ricorda che, per la concessione di deroghe al divieto di aiuti, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. A questo riguardo, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica del rispetto delle norme di procedura e di motivazione, dell´esattezza materiale dei fatti e dell´assenza di errori di diritto o concernenti la valutazione dei fatti, o di sviamento di potere. Per quanto concerne gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni economiche (“deroga regionale”), il Tribunale rileva che solo alcune zone del territorio di Venezia sono comprese nell´elenco delle regioni legittimate a godere di una deroga regionale, approvato dalla Commissione in base a criteri comuni e ad un progetto notificato dallo Stato membro interessato. Inoltre, la natura di aiuto al funzionamento degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi bastava a giustificare il diniego della Commissione di autorizzarli a titolo di aiuti regionali. Infine, il Tribunale respinge la giustificazione degli aiuti motivata dai vincoli imposti dalla legge italiana a fini di tutela del patrimonio storico ed artistico (“deroga culturale”). Non è dimostrato che i costi aggiuntivi connessi alla conservazione del patrimonio siano sostenuti da tutte le imprese che godono degli sgravi degli oneri sociali. Peraltro, non è dimostrato nessun legame tra l´importo delle esenzioni fiscali e la portata dei vincoli culturali ed architettonici. Pertanto, il Tribunale conclude che Commissione non ha violato i limiti del suo potere discrezionale giudicando che gli sgravi e le esenzioni dagli oneri sociali costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, poiché essi non soddisfano nessuna delle condizioni per l´applicazione delle deroghe previste dal Trattato. Esso conferma l´obbligo per l´Italia di recuperare gli aiuti illegittimi, allo scopo di ristabilire la situazione esistente prima della loro concessione. Sulla base delle suddette considerazioni, il Tribunale respinge i ricorsi . |
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