Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Dicembre 2008
 
   
  ANIMA SGR RICHIEDE AL COMMISSARIO DI FORNIRE CHIARIMENTI SUL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA MEDIANTE ACCOLLO LIBERATORIO DI DEBITI ALITALIA

 
   
   Milano, 1 dicembre 2008 – Anima S. G. R. P. A. , valutati i chiarimenti forniti dal Commissario Straordinario dell’Emittente nella conferenza stampa del 20 novembre u. S. (la “Conferenza”) in merito all’accettazione dell’offerta (di seguito l’“Offerta”), formalizzata da Cai Compagnia Aerea Italiana S. P. A. (di seguito “Cai”) lo scorso 19 novembre 2008, ed analizzato il programma di cessione (il “Programma”) riscontra e denuncia la persistenza di evidenti lacune informative in ordine alle condizioni stesse dell’Offerta, tali da impedire agli obbligazionisti dell’Emittente di maturare il convincimento che l’alienazione a Cai di complessi di beni e contratti facenti capo ad Alitalia si stia effettivamente realizzando nel rispetto assoluto e rigoroso della par condicio creditorum. Il riferimento è alla scelta del Commissario e di Cai di elevare l’accollo liberatorio di debiti di Alitalia a modalità prevalente per il pagamento del corrispettivo dell’Offerta. L’accollo, difatti, sottende il rischio di lesione della par condicio creditorum ogni qual volta: a) l’accollo abbia ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori chirografari; in questa ipotesi, l’accollo sortirebbe l’effetto iniquo di attribuire un vantaggio ingiustificato ai creditori accollatari, i quali soli vedrebbero le proprie ragioni creditorie integralmente soddisfatte da Cai, e nel contempo, di arrecare un pregiudizio agli altri creditori di Alitalia, i quali, invece, potrebbero soddisfarsi, solo parzialmente, sull’attivo ricavato della vendita degli asset Alitalia, irrimediabilmente ed ingiustamente decurtato, proprio per effetto dell’accollo, di un importo equivalente al valore dei debiti accollati; b) l’accollo abbia ad oggetto debiti che Alitalia ha assunto nei confronti di creditori ipotecari. Infatti, l’accollo di debiti relativi a finanziamenti ipotecari può al più reputarsi legittimo, e dunque non lesivo della parità di trattamento dei creditori, solo nei limiti della corrispondenza tra il valore del bene ipotecato (gli aeromobili) ed il valore dei crediti (il credito di restituzione dei finanziamenti ipotecari concessi dalle banche ad Alitalia per l’acquisto degli aeromobili); per la parte di credito residuo, non coperto dal valore degli aeromobili in garanzia anche per l’incidenza negativa del “badwill”, le banche finanziatrici devono essere considerate ad ogni effetto quali creditori chirografari e partecipare, alla stregua di qualsivoglia creditore non privilegiato, al riparto dell’attivo derivante dalla vendita dei complessi aziendali. Il differenziale tra il valore del debito ed il valore degli aeromobili, per le ragioni esposte al punto a), non potrebbe essere oggetto di accollo ma dovrebbe necessariamente essere corrisposto da Cai in contanti, sì da garantire a tutti i creditori chirografari, ivi compresa le banche finanziatrici per il credito residuo rimasto scoperto dalla garanzia, il diritto a partecipare, in modo paritario, al riparto di tale porzione dell’attivo. Se così non fosse, ancora una volta i creditori chirografari dell’Emittente, tra i quali si annoverano gli obbligazionisti, si vedrebbero di fatto sottrarre parte dell’attivo, che andrebbe evidentemente a beneficio esclusivo delle banche finanziatrici. Al riguardo Anima, avendo rilevato: che dal Programma non si rinvengono elementi atti ad escludere, con assoluta certezza, che tra il novero dei debiti oggetto di accollo rientrino anche posizioni debitorie assunte da Alitalia nei confronti di creditori chirografari; che le informazioni sommarie rese nella Conferenza e nel Programma non consentono in alcun modo agli obbligazionisti di valutare se il valore degli aeromobili sui quali è stata iscritta ipoteca corrisponda effettivamente al valore dei debiti, derivanti da contratti di finanziamento ipotecario, accollati da Cai; che l’avvenuta svalutazione delle attività di Alitalia in ragione dell’incidenza dell’avviamento negativo del complesso aziendale alienato (cd. “badwill”) alimenta il timore degli obbligazionisti sulla circostanza che il valore degli aeromobili in garanzia, necessariamente inciso dal badwill, possa essere inferiore al valore dei debiti derivanti dai finanziamenti ipotecari, giacché è evidente che anche gli aeromobili sui quali insiste la garanzia ipotecaria abbiano subìto un deprezzamento, in sede di vendita a Cai, proporzionato all’incidenza del badwill sul totale delle attività di Alitalia; ha pertanto richiesto al Commissario di rendere tempestivamente noti al pubblico, anche in aderenza agli obblighi di trasparenza gravanti sugli emittenti quotati, i seguenti elementi informativi: se tra i debiti oggetto di accollo vi siano anche partite debitorie riferibili a creditori chirografari e, in detta ipotesi, quali siano i contratti nell’ambito dei quali tali debiti sono sorti; quale sia l’ammontare di tali debiti per ciascuno dei contratti trasferiti; il valore delle attività oggetto di cessione, come risultante dall’ultima situazione patrimoniale e dalle perizie degli esperti; l’incidenza percentuale del badwill sul complesso delle attività cedute ed i criteri che sono stati adottati per il calcolo di tale avviamento negativo; il valore di ogni singolo aeromobile trasferito in proprietà a Cai, come risultante dalle perizie degli esperti; l’incidenza del badwill sul valore di mercato di ciascun aeromobile trasferito a Cai; per ogni singolo aeromobile ipotecato, il debito residuo garantito da ipoteca e la corrispondenza di tale debito con il valore di alienazione a Cai, come risultante dall’applicazione del badwill; se, come sembrerebbe evincersi dalla lettura delle pagg. 7778 del Programma, tra i debiti accollati vi siano anche finanziamenti garantiti da ipoteche che gravano su aeromobili che non sono trasferiti in proprietà a Cai ma che “rimarranno nella titolarità delle Società in Amministrazione Straordinaria”; le valutazioni che hanno condotto il Commissario alla cessione di aeromobili ipotecati a fronte della presenza, nella flotta Alitalia, di aeromobili del medesimo tipo non gravati da ipoteca. .  
   
 

<<BACK