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Notiziario Marketpress di
Lunedì 15 Dicembre 2008 |
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PRIVACY: ANTIDOPING E PRIVACY DEI CICLISTI
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I controlli antidoping sono leciti, ma lŽinformativa del Coni sui controlli effettuati al di fuori delle competizioni dovrà essere modificata. Lo ha stabilito il Garante, accogliendo alcuni dei rilievi segnalati dallŽAccpi (Associazione corridori ciclisti professionisti italiani) riguardo al nuovo protocollo antidoping, basato sugli standard stabiliti dalla Wada, lŽAgenzia mondiale antidoping. In particolare, lŽAccpi aveva chiesto al Garante una valutazione sulle modalità individuate per il reperimento degli atleti e sullŽassenza di limiti di orario e di luogo per lŽespletamento dei controlli. Secondo la nuova disciplina, infatti, gli atleti professionisti devono fornire al Comitato controlli antidoping alcune informazioni personali compilando un apposito modulo (detto whereabouts). Gli standard definiti dalla Wada individuano le informazioni minime che gli atleti professionisti devono fornire (nome, disciplina sportiva, indirizzo di casa, numeri telefonici, orari e sedi degli allenamenti, itinerari dei viaggi compiuti, programmi delle gare cui partecipano). La disciplina italiana adottata in applicazione di tali standard internazionali non specifica esattamente, secondo lŽAccpi, fino a che punto queste informazioni debbano entrare nel dettaglio. Ad aggravare la situazione secondo lŽAssociazione vi è, inoltre, il fatto che la raccolta dei dati personali viene svolta dal Coni sulla base di unŽinformativa inadeguata: in essa, infatti, non viene specificato se sia facoltativo o obbligatorio fornire i dati, quali potrebbero essere le conseguenze derivanti dal loro mancato rilascio, a chi questi dati possano essere comunicati. Un ulteriore aspetto della disciplina criticato dallŽAccpi riguarda i luoghi di esecuzione dei controlli: essi possono infatti svolgersi presso il domicilio dellŽatleta, consentendo così allŽispettore di raccogliere informazioni potenzialmente sensibili sulla sua vita privata o dei suoi familiari eventualmente presenti al momento del test. Il provvedimento adottato dal Garante impone al Coni di riformulare lŽinformativa, specificando le informazioni personali sulla localizzazione e reperibilità giornaliera che gli atleti devono conferire, in modo tale da evitare la raccolta di informazioni che possono comportare indebite interferenze sulla vita privata o rivelare dati sensibili o giudiziari degli atleti o di soggetti terzi, come i familiari. Dovranno inoltre essere indicate la natura obbligatoria o facoltativa dei dati da fornire, le conseguenze derivanti dal loro mancato conferimento ed il loro ambito di comunicazione (in particolare i destinatari e la circostanza che vengano trasmessi allŽestero). Riguardo ai luoghi di esecuzione, il Garante ha invece preso atto degli impegni che il Coni si è assunto essendo in procinto di introdurre nuove istruzioni operative per gli ispettori, finalizzate a far sì che venga prestata la massima attenzione al rispetto della riservatezza dellŽatleta e dei terzi eventualmente presenti nel domicilio al momento del test . |
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