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Notiziario Marketpress di Giovedì 11 Dicembre 2008
 
   
  BRUXELLES: UN MILIARDO DI EURO PER PARARE ALLA VOLATILITÀ DEI PREZZI ALIMENTARI NEI PVS

 
   
  Il Parlamento europeo ha adottato, il 4 dicembre, un regolamento che stanzia un miliardo di euro nel periodo 2008-2010 per assistere un elenco ristretto di paesi in via di sviluppo nell´affrontare la rapida impennata dei prezzi alimentari. Questi fondi saranno usati per promuovere misure volte ad agevolare l´accesso ai fattori di produzione, migliorare la capacità produttiva agricola, aumentare la produzione attraverso microcrediti, investimenti, attrezzature e infrastrutture, nonché soddisfare il fabbisogno alimentare. Sulla base di un compromesso raggiunto con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente - con 561 voti favorevoli, 24 contrari e 34 astensioni - un regolamento che stanzia un miliardo di euro per il periodo 2008-2010 al fine di assistere i paesi in via di sviluppo nell´affrontare la rapida impennata dei prezzi alimentari. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell´Unione europea. Con lo strumento creato dal regolamento, la Comunità finanzierà misure a sostegno di una risposta rapida e diretta alla volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo principalmente nell´arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine. Per accrescerne l´utilità e l´impatto le risorse saranno concentrate su un elenco ristretto di paesi destinatari ad alta priorità, individuati in base ai criteri specificati dal regolamento stesso, ed in coordinamento con altri donatori ed altri partner per lo sviluppo mediante una valutazione pertinente del fabbisogno fornita da organizzazioni internazionali e specializzate come quelle del sistema Onu in consultazione con i paesi partner. Gli obiettivi principali dell´assistenza e della cooperazione sono di favorire una reazione positiva da parte del settore agricolo dei paesi e delle regioni destinatari, promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi alimentari sulle popolazioni locali nonché rafforzare le capacità produttive e la governance del settore agricolo ai fini di una maggiore sostenibilità degli interventi. Il regolamento precisa che, per fornire ai destinatari un sostegno mirato, specifico e adeguato, basato sulle loro esigenze, strategie, priorità e capacità di risposta, sarà adottata «un´impostazione differenziata in funzione dei contesti di sviluppo e dell´impatto della volatilità dei prezzi alimentari». Tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, il regolamento prevede le seguenti misure di sostegno: misure volte ad agevolare l´accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi, con particolare attenzione per gli strumenti locali e la loro disponibilità; misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini; altre misure su scala ridotta volte ad aumentare la produzione in base alle esigenze del paese: microcrediti, investimenti, attrezzature, infrastrutture e impianti di stoccaggio; nonché formazione professionale e sostegno a categorie professionali nel settore agricolo. I soggetti ammissibili ai finanziamenti saranno i paesi e le regioni partner e relative istituzioni, gli enti decentralizzati dei paesi partner (comuni, province, dipartimenti e regioni), gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità, le organizzazioni internazionali (tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo) e le agenzie dell´Ue. Sono ammissibili inoltre i seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo: enti pubblici o parastatali, autorità e consorzi locali o relative associazioni rappresentative; società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati; istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner; attori non statali che operano in modo indipendente e affidabile; persone fisiche. Il finanziamento comunitario, che ammonta a un miliardo di euro per il periodo 2008-2010, può configurarsi sotto forma di progetti e programmi, sostegni finanziari (specialmente settoriali), contributi a organizzazioni internazionali o regionali e fondi internazionali gestiti da tali organizzazioni, contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all´attuazione congiunta di azioni e cofinanziamento con soggetti ammissibili per il finanziamento. E´ inoltre possibile ricorrere a fondi della Banca europea per gli investimenti (Bei) o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia. .  
   
 

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