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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Gennaio 2009
 
   
  DEPOSITI BANCARI GARANTITI PER 100.000 EURO, ENTRO FINE 2010

 
   
   Strasburgo, 12 gennaio 2009 - Il Parlamento europeo ha adottato lo scorso 18 dicembre una direttiva che aumenta, dal giugno 2009, da 20. 000 a 50. 000 euro la garanzia sui depositi in caso di fallimento di una banca. Entro la fine del 2010 la garanzia salirà a 100. 000 euro. Lo scopo è di ripristinare la fiducia dei risparmiatori e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, soprattutto alla luce delle recenti turbolenze. I tempi di rimborso saranno ridotti a 20 giorni, dagli attuali tre mesi. I correntisti dovranno essere informati dei loro diritti. Dal 1994 le norme comunitarie assicurano che tutti gli Stati membri dispongano di una rete di sicurezza per i depositanti in caso di fallimento delle banche. La direttiva 94/19/Ce ha fissato il livello minimo di copertura a 20. 000 euro, consentendo però agli Stati membri di prevedere una copertura maggiore. In Italia, la copertura dei depositi è assicurata per 103. 291,38 euro, i "vecchi" 200 milioni di lire (si veda il breve background in calce). Gli avvenimenti del 2007 e del 2008 e soprattutto le attuali turbolenze sui mercati finanziari hanno però messo in luce talune carenze e le loro conseguenze in termini di fiducia dei depositanti. Inoltre, cresce la consapevolezza che molti risparmiatori potrebbero essere colti di sorpresa e non venire rimborsati in caso di fallimento della loro banca, perché i loro risparmi superano i limiti di copertura vigenti nel loro paese. Il livello di 20. 000 euro, infatti, non sembra più adeguato alla situazione attuale. Nell´ottobre 2008, pertanto, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta per ripristinare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari. Approvando con 557 voti favorevoli, 21 contrari e 3 astensioni un compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Jan Ehler (Ppe/de, De), il Parlamento ha adottato una direttiva che aumenta fino a 50. 000 euro, entro il 30 giugno 2009, la «copertura totale dei depositi». Inoltre, entro la fine del 2010, questo importo dovrà essere ulteriormente incrementato fino a 100. 000 euro. Secondo le stime, il sistema vigente copre circa il 65% dei depositi aventi titolo, mentre i nuovi importi coprirebbero l´80% (con una copertura di 50. 000 euro) e il 90% (con una copertura di 100. 000 euro) dei depositi. Gli importi delle garanzie sui depositi dovranno essere applicati a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l´euro o meno, e potranno peraltro essere adeguati in funzione del tasso d´inflazione. D´altro canto, la Commissione potrà presentare una proposta di modifica di questa disposizione se la relazione che dovrà stilare entro fine 2009 concluderà che tale aumento e tale armonizzazione siano «inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria e della prevenzione delle distorsioni transfrontaliere fra Stati membri». Queste disposizioni, è precisato, non ostano al mantenimento in vigore di misure che, anteriormente al 1° gennaio 2008, offrivano la copertura totale per determinati tipi di depositi, in particolare per ragioni di carattere sociale. Tempi più brevi per i rimborsi e informazioni ai correntisti - Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a 9 mesi, è ritenuto in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, il termine è ridotto a venti giorni lavorativi. Questo periodo potrà essere esteso di altri 10 giorni lavorativi «solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti». Due anni dopo l´entrata in vigore della direttiva la Commissione dovrà presentare una relazione sull´efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l´eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a 10 giorni lavorativi. Gli Stati membri, inoltre, dovranno cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l´accesso alla liquidità delle banche, soprattutto in periodi di turbolenze finanziarie. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati ad introdurre quanto prima possibile disposizioni atte ad assicurare rimborsi d’emergenza di congruo ammontare su richiesta del depositante entro e non oltre tre giorni dalla data della richiesta. Come richiesto dai deputati, gli Stati membri dovranno provvedere affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l´ente e le sue succursali all´interno della Comunità. I depositanti dovranno essere informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l´importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. A richiesta, inoltre, dovranno essere fornite, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo. Background - Le garanzie sui depositi in Italia - In Italia vigono due sistemi di garanzia dei depositi: il Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo e il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Entro i primi tre mesi dall’inizio della liquidazione coatta amministrativa della banca (prorogabili ad un periodo non superiore a nove mesi) sono rimborsati 20. 000 euro. La restante parte viene restituita, entro il limite di 103. 291,38 euro, in base ai tempi della liquidazione stabiliti dai liquidatori Il Fondo interbancario di tutela dei depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Tutte le banche italiane, devono aderirvi. Le banche europee presenti in Italia possono scegliere se aderire al fondo oppure no: se non aderiscono, vige il tetto di rimborso del Paese d´origine, altrimenti viene integrato con quello italiano. Le banche extracomunitarie invece non hanno scelta: sono obbligate ad aderire. . .  
   
 

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