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Notiziario Marketpress di Giovedì 15 Gennaio 2009
 
   
  UN QUADRO UE PER GLI APPALTI PUBBLICI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA E DELLA DIFESA

 
   
  Strasburgo, 15 gennaio 2009 - Il Parlamento ha adottato una direttiva che definisce le norme per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in materia di difesa e sicurezza (anche non militare) e stila un elenco dettagliato delle possibili deroghe. Lo scopo è di creare un mercato europeo delle attrezzature militari al fine di rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e sviluppare le capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e di difesa dell´Ue. Approvando con 597 voti favorevoli, 69 contrari e 33 astensioni un maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Alexander Graf Lambsdorff (Alde/adle, De), il Parlamento ha adottato una direttiva volta a creare un reale mercato europeo delle attrezzature militari al fine di rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea e sviluppare le capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e di difesa dell´Unione (Pesd). E´ anche precisato che, nel perseguire questo obiettivo, gli Stati membri dovrebbero contribuire a diversificare in modo approfondito la base dei fornitori collegati alla difesa europea, in particolare sostenendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (Pmi). Fermo restando che «la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro in entrambi i settori della difesa e della sicurezza». La direttiva - che fa parte del "pacchetto difesa" comprendente la direttiva volta a semplificare il trasferimento intracomunitario dei prodotti destinati alla difesa, adottata a dicembre dal Parlamento - dovrà essere applicata entro due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell´Ue. Circa il 90% della produzione delle attrezzature di difesa si concentra in pochi Stati membri, Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Svezia. Attualmente il mercato europeo della difesa è solo "virtuale". Infatti, il diritto d´esenzione eccezionale dalle regole del mercato interno, previsto dal trattato (art 296), è diventato una regola generale nella pratica degli Stati membri. Pertanto, di fatto, i mercati della difesa sono rimasti nazionali, anche perché la direttiva sugli appalti del 2004 non tiene conto delle specificità dei mercati militari. La nuova direttiva, invece, prevede norme particolari per il coordinamento a livello Ue delle procedure di aggiudicazione (che soddisfi gli imperativi di sicurezza degli Stati membri) e stila un elenco chiaro dei contratti esclusi dal campo d´applicazione. Campo d´applicazione - La direttiva si applicherà agli appalti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto la fornitura di attrezzature militari e di attrezzature sensibili, incluse le loro parti, componenti e/o insiemi, nonché i lavori, le forniture e i servizi direttamente legati alle attrezzature succitate per ognuno e tutti gli elementi del loro ciclo di vita ed i lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili. Si tratta più in particolare di appalti relativi agli acquisti di armi, di munizioni e di materiale bellico e ai lavori e i servizi ad essi strettamente connessi destinati alle forze armate. Ma la direttiva riguarda anche alcuni acquisti particolarmente sensibili nel settore della sicurezza non militare in aree quali, ad esempio, la protezione delle frontiere, le azioni di polizia e le missioni di gestione delle crisi. Anche perché «con l´emergere di minacce asimmetriche e transnazionali, il confine fra sicurezza interna ed esterna, militare e non militare diventa sempre meno netto». In base all´accordo raggiunto, la direttiva si applicherà agli appalti il cui valore stimato al netto dell´imposta sul valore aggiunto (Iva) è pari o superiore a 412. 000 euro per le forniture e i servizi e a 5. 150. 000 euro per i lavori. Sono invece esclusi gli appalti per i quali l´applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata «contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza» e quelli aventi per oggetto attività d´intelligence. Non rientrano nel campo d´applicazione nemmeno gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma concertato basato su R&s, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto, né quelli aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell´Unione europea. Restano inoltre fuori gli appalti di servizi aventi per oggetto l´acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, nonché quelli aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti la fornitura di attrezzature militari o di attrezzature sensibili, o lavori e servizi direttamente collegati a tali attrezzature, o lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili. Sono anche esclusi gli appalti disciplinati da norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale concluso tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quelli relativi alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché quelli disciplinati da norme procedurali specifiche di un´organizzazione internazionale che acquista per le proprie finalità o ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato membro in conformità di tali disposizioni. Sicurezza delle informazioni e dell´approvvigionamento - Gli appalti della difesa e della sicurezza spesso contengono informazioni riservate e presentano un carattere sensibile. Ne risultano esigenze particolari per la sicurezza dell´approvvigionamento e dell´informazione. Tali esigenze riguardano soprattutto gli acquisti di armi, di munizioni e di materiale bellico (nonché i lavori e i servizi ad essi strettamente connessi) destinati alle forze armate, ma anche alcuni acquisti particolarmente sensibili nel settore della sicurezza non militare. Se nel settore militare gli Stati membri dispongono di sistemi di classificazione di tali informazioni, la situazione è invece più variegata nel settore della sicurezza non militare. La direttiva fissa quindi obblighi in materia di riservatezza delle amministrazioni e/o degli enti aggiudicatori e norme per la protezione delle informazioni classificate. Gli enti aggiudicatori, pertanto, non dovranno rivelare «informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate», in particolare «i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte». Viceversa, potranno imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere le informazioni classificate che essi comunicano nel corso della procedura d´appalto ed aggiudicazione. Potranno anche chiedere agli operatori economici di garantire che i loro subappaltatori rispettino tali requisiti. E´ peraltro prevista la possibilità di escludere gli operatori economici se l´ente aggiudicatore dispone di informazioni, anche fornite da fonti protette, dalle quali si evince che essi «non possiedono l´affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza degli Stati membri». Tali rischi, è precisato, potrebbero derivare da talune caratteristiche dei prodotti forniti dal candidato o dalla struttura azionaria del candidato. L´idea sarebbe anche di istituire un regime a livello Ue in materia di sicurezza delle informazioni, che comprenda il riconoscimento reciproco dei nulla osta nazionali di sicurezza e consenta lo scambio di informazioni riservate tra le amministrazioni/gli enti aggiudicatori e le imprese europee. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per migliorare la sicurezza delle forniture, puntando sulla progressiva istituzione di un sistema di garanzie appropriate. Parità di trattamento e diritto di ricorso - L´aggiudicazione dell´appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, assicurando al contempo una valutazione trasparente e obiettiva delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza, occorre ammettere soltanto l´applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa". Più in particolare, è sancito l´obbligo di assicurare a qualsiasi candidato di poter essere ragionevolmente informato su criteri e sulle modalità applicati per individuare l´offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni/agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché i candidati ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Il rispetto degli obblighi in termini di trasparenza e competitività è garantito da un sistema di ricorso - fortemente voluto dai deputati che hanno ottenuto l´inserimento di un intero Titolo nella direttiva - che prevede la possibilità di contestare la procedura di aggiudicazione a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l´aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischio di essere leso a causa di una presunta violazione. In tale ambito, gli Stati membri dovranno garantire che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali. Tuttavia, qualora l´inefficacia di un contratto comprometta esigenze imperative legate ad un interesse generale, connesso in primo luogo agli interessi di difesa e sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che l´organo di ricorso indipendente dall´amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente. Comunque, non può essere considerato privo di effetti se le conseguenze di tale privazione mettano seriamente a repentaglio l´esistenza stessa di un programma di difesa o sicurezza più ampio indispensabile per garantire gli interessi di sicurezza di uno Stato membro. .  
   
 

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