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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Febbraio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DEDUCIBILI FISCALMENTE LE DONAZIONI TRANSNAZIONALI

 
   
  Lo scorso 27 gennaio 2009 la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-318/07 - Hein Persche / Finanzamt Lüdenscheid – ha affermato che la deducibilità fiscale delle donazioni disposte in favore di enti di interesse generale non deve essere riservata unicamente agli enti stabiliti sul territorio nazionale. Lo Stato membro del donatore deve verificare l’osservanza delle condizioni imposte agli enti di interesse generale nazionali. Il diritto tedesco prevede la deduzione fiscale delle donazioni eseguite a favore di enti di interesse generale stabiliti in Germania che soddisfino determinati requisiti, mentre la esclude per le donazioni a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro. Nella denuncia dei redditi per l’anno 2003 il sig. Hein Persche, cittadino tedesco, ha chiesto nondimeno di dedurre una donazione in natura del valore di circa 18 180 euro effettuata a favore del Centro Popular de Lagoa, ubicato in Portogallo (una casa di riposo per anziani cui è annesso un centro per l’infanzia). Il Finanzamt (Ufficio delle imposte) ha rifiutato la deduzione richiesta in quanto, da un lato, il beneficiario della donazione non era residente in Germania e, dall’altro, il sig. Persche non aveva presentato una ricevuta della donazione redatta nella forma prescritta. Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), investito in ultima istanza della controversia, chiede alla Corte di giustizia se uno Stato membro possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia stabilito sul territorio nazionale. Nell’odierna sentenza la Corte di giustizia esamina la questione se la deducibilità fiscale delle donazioni transfrontaliere rientri nella libera circolazione di capitali assicurata dal diritto comunitario. A tal titolo rileva che, quando un soggetto passivo chiede in uno Stato membro la deduzione fiscale di donazioni effettuate a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro, a tali donazioni si applicano le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, ciò anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente. Poiché la possibilità di ottenere una deduzione fiscale può incidere in misura considerevole sulla generosità del donatore, la non deducibilità in Germania delle donazioni a favore di enti riconosciuti di interesse generale allorché questi hanno sede in altri Stati membri può pregiudicare la disponibilità dei contribuenti tedeschi ad effettuare donazioni a loro vantaggio. Una tale normativa costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali che è, in linea di principio, vietata. Secondo la Corte, questa restrizione è ingiustificata. La Corte rileva che uno Stato membro può senz’altro, nell’ambito della propria legislazione relativa alla deducibilità fiscale delle donazioni, trattare in modo diverso gli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti nel proprio territorio rispetto a quelli aventi sede in altri Stati membri allorché questi ultimi perseguono obiettivi diversi da quelli annunciati dalla propria normativa. In effetti, il diritto comunitario non impone agli Stati membri di curare che gli enti stranieri riconosciuti di interesse generale nello Stato membro d’origine beneficino automaticamente dello stesso riconoscimento sul loro territorio. Resta nondimeno il fatto che, qualora un ente riconosciuto di interesse generale in uno Stato membro integri anche le condizioni stabilite a questo stesso scopo dalla legislazione di un altro Stato membro ed abbia come obiettivo la promozione di interessi della collettività identici, sì da poter essere riconosciuto di interesse generale in questo secondo Stato, le autorità di detto Stato non possono negare a tale ente il diritto alla parità di trattamento per il solo fatto che esso non ha sede sul loro territorio. La normativa controversa non è neppure giustificata dalla necessità di preservare l’efficacia dei controlli fiscali. Nulla impedisce, infatti, alle autorità fiscali interessate di richiedere al contribuente le prove a loro avviso necessarie per valutare se siano soddisfatte le condizioni di deducibilità delle spese previste dalla normativa controversa e, di conseguenza, se debba concedersi o meno la deduzione richiesta. La Corte ritiene che non sia contrario al principio di proporzionalità obbligare lo Stato membro del donatore a verificare o a far verificare, allorché un soggetto passivo richiede il beneficio della deduzione di donazioni eseguite a favore di enti stabiliti in un altro Stato membro, l’osservanza dei requisiti imposti agli enti di interesse generale nazionali. Tutto ciò considerato, la Corte dichiara che la libera circolazione dei capitali osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione ad un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio.  
   
 

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