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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Settembre 2006
 
   
  PRIVACY: PUBBLICITÀ INTERATTIVA IN TV

 
   
  Il Garante per la privacy ha affrontato la questione relativa alla pubblicità interattiva in tv e privacy in un provvedimento in cui prende atto che selezionare un´icona del televisore, visitare un “negozio virtuale” e scegliere un prodotto da acquistare potrà essere presto una realtà, ma precisa che “occorrono precise garanzie a tutela della riservatezza degli utenti. Offrire un servizio di pubblicità interattiva sul digitale terrestre non dovrà comunque prevedere la creazione di una banca dati centralizzata con i dati personali degli utenti". Il provvedimento è stato adottato su un progetto che la R. T. I. Spa, gruppo Mediaset, ha sottoposto a verifica preliminare, così come richiesto dal Codice sulla privacy e da un provvedimento generale in materia di tv interattiva adottato nel 2005 della stessa Autorità. Il progetto prevede la possibilità per gli utenti di fornire informazioni personali (nome, cognome, numero di telefono) per una serie di applicazioni interattive: partecipazione a concorsi e giochi a premi, fornitura di servizi innovativi non collegati a programmi televisivi, come il cosiddetto t-banking (accesso e gestione del proprio conto corrente mediante tv), ma anche possibilità per l´utente di selezionare prodotti da acquistare, fornendo direttamente all´emittente televisiva i dati personali per essere contattati dall´inserzionista. L´autorità ha riconosciuto la liceità della raccolta e dell´uso dei dati, prescrivendo tuttavia precisi accorgimenti e misure che la società dovrà necessariamente adottare prima di offrire i servizi per garantire la privacy degli utenti. L´autorità ha innanzitutto stabilito che la società dovrà informare in maniera più dettagliata gli utenti sull´uso che farà dei loro dati e sui diritti riconosciuti loro dalla legge. E dovrà informarli, con un´apposita schermata, prima di richiedere i dati. Gli utenti dovranno comunque essere messi in grado di esprimere, laddove necessario, uno specifico e libero consenso all´uso dei dati, ad esempio mediante la digitazione di un tasto. La società non dovrà, in ogni caso, creare un archivio centralizzato dei dati raccolti nell´ambito della fornitura di servizi interattivi offerti o eventuali banche dati fra loro interconnesse. I dati potranno essere conservati solo per un periodo determinato (sei mesi), tempo necessario per potere rispondere a eventuali contestazioni, trascorso il quale dovranno essi essere cancellati o resi anonimi. La società dovrà infine adottare rigorose misure per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per garantire che la loro comunicazione a terzi (nel caso della pubblicità interattiva, a fornitori e inserzionisti) avvenga mediante sistemi affidabili. .  
   
 

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