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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Febbraio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DI STATO AD AZIENDE MUNICIPALIZZATE (IRIDE, AMGA, AEM TORINO)

 
   
  L’11 febbraio 2009 è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di primo grado in merito alla causa T-25/07, Iride Spa e Iride Energia Spa/commissione. Iride S. P. A è la società Holding dell´omonimo gruppo ("Gruppo Iride"), nato nel 2005 a seguito della fusione per incorporazione di Amga S. P. A. (azienda municipalizzata gas e acqua) in Aem Torino S. P. A, che opera nel settore dell´energia elettrica e termica. In esso sono confluite tutte le attività precedentemente svolte da Amga e Aem Torino. Nel 2002 la Commissione ha dichiarato (decisione sugli sgravi fiscali 2003/193/Ce) le esenzioni fiscali e i prestiti concessi dall´Italia a favore di aziende "municipalizzate" illegali e incompatibili con il mercato comune e ne ha pertanto ordinato il recupero presso le aziende beneficiarie. Con sentenza 1. Giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/italia la Corte ha condannato l´Italia per non avere dato esecuzione alla decisione sugli sgravi fiscali. Nel 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, un aiuto di Stato relativo alla reintegrazione dei costi non recuperabili («stranded costs») a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/Ce, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica a favore del gruppo Enel e di altre società in cui l´Aem deteneva una partecipazione, che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune. ) Nel 2005, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un nuovo aiuto per la reintegrazione di stranded costs in favore dell’Aem Torino, oggetto della resente causa. L’aeeg (Autorità per l’energia elettrica e il gas) ha aperto un conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico («Ccse»), alimentato dal gettito di una componente («A6») della tariffa elettrica, posta a carico della totalità degli utenti finali e gli stranded costs sono stati fissati, per quanto riguarda l’Aem Torino, ad un ammontare di Eur 16 338 000. Con la decisione dell´8 novembre 2006, la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato le misure di rimborso che l´Italia intende accordare ad Aem Torino per i costi non recuperabili che sono intervenuti durante il processo di liberalizzazione nel settore dell´energia e ha sospeso l´erogazione di tale aiuto fino a che l´Italia le abbia fornito la prova che Aem Torino non ha beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali oppure prova che Aem Torino ha restituito tali aiuti insieme con gli interessi moratori. Le ricorrenti, sostenendo che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato in quanto non è finanziata da risorse statali e non attribuisce un vantaggio gratuito ai beneficiari, hanno chiesto l´annullamento della decisione della Commissione con ricorso presentato al Tribunale di primo grado. Con la sentenza in esame, il Tpg ha interamente respinto il ricorso .  
   
 

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