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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Febbraio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: COMPETENZA GIURISDIZIONALE E ARBITRATO

 
   
  Il 10 febbraio 2009 la sSentenza della Corte di giustizia nella causa C-185/07 - Allianz Spa (già Riunione Adriatica di Sicurtà Spa) e Generali Assicurazioni Generali Spa / West Tankers Inc. – ha affermato che un organo giurisdizionale di uno stato membro non può vietare ad un soggetto di avviare un procedimento civile dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato dell’unione anche se tale procedimento può essere in contrasto con un accordo arbitrale. La Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 prevede che un tribunale cui sia stata sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno concluso un accordo arbitrale rinvierà le medesime, a domanda di una di esse, ad un arbitrato, sempreché non riscontri che suddetto accordo sia caduco, inoperante o inapplicabile. Il Regolamento (Ce) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale esclude l’arbitrato dalla sua sfera di applicazione. Esso prevede inoltre che il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire può essere adito in materia di illeciti civili dolosi o colposi. Nell’agosto 2000 la Front Comor, una nave appartenente alla West Tankers e noleggiata dalla Erg Petroli Spa, urtava a Siracusa contro un molo di proprietà della Erg, causando danni. Il contratto di noleggio era soggetto al diritto inglese e conteneva una clausola che prevedeva un arbitrato a Londra. La Erg si rivolgeva ai suoi assicuratori, Allianz e Generali, per ottenere un’indennità nei limiti della sua copertura assicurativa e avviava, a Londra, un procedimento arbitrale contro la West Tankers per la parte eccedente. La West Tankers contestava la sua responsabilità per i danni causati dall’urto. Dopo aver versato alla Erg, in base alle polizze assicurative, l’indennità per il danno da essa subito, l’Allianz e la Generali intentavano dinanzi ad un organo giurisdizionale italiano di Siracusa un’azione avverso la West Tankers per il recupero delle somme versate alla Erg. La West Tankers sollevava un’eccezione di incompetenza di tale giudice fondata sull’esistenza dell’accordo arbitrale. Parallelamente la West Tankers dava inizio a un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito, per chiedere di sottoporre la lite all’arbitrato contenuto nel contratto di noleggio. La West Tankers chiedeva altresì di vietare ai due assicuratori di ricorrere ad un procedimento diverso dall’arbitrato e di proseguire il procedimento avviato dinanzi all’organo giurisdizionale italiano. La House of Lords, investita in appello della lite nel Regno Unito, ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento sulla competenza giurisdizionale impedisca agli organi giurisdizionali di uno Stato membro di vietare ad una persona di avviare o di proseguire un procedimento giurisdizionale in un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento viola un accordo arbitrale, allorché l’arbitrato è escluso dalla sfera di applicazione di detto regolamento. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte osserva che il procedimento avviato dinanzi alla House of Lords, mirante a vietare ad un soggetto di proseguire un procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro, non rientra nella sfera di applicazione del regolamento. Tuttavia, un procedimento del genere può comportare conseguenze che pregiudicano l’effetto utile del regolamento, in particolare quando esso impedisce ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro di esercitare le competenze attribuitegli in forza di detto regolamento. Orbene, l´azione civile per risarcimento danni esperita dinanzi all’organo giurisdizionale italiano rientra senz’altro nella sfera di applicazione del regolamento. Del pari, la questione preliminare riguardante la validità e l’applicabilità dell’accordo arbitrale, necessaria per determinare la competenza nel merito dell’organo giurisdizionale italiano, rientra del pari nella sfera di applicazione del regolamento. La Corte ricorda a questo riguardo che il regolamento non autorizza il controllo della competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato membro da parte di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro. Spetta pertanto esclusivamente all’organo giurisdizionale italiano adito dalla Allianz e Generali statuire sulla propria competenza per risolvere nel merito la controversia di cui è investito. Di conseguenza, la Corte osserva che l’ingiunzione richiesta dalla West Tankers nel Regno Unito, mirante a por fine ad un procedimento giudiziario a Siracusa, ostacolerebbe un organo giurisdizionale di un altro Stato membro nell’esercizio dei poteri conferitigli dal regolamento. Inoltre, tale ingiunzione potrebbe compromettere la fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici, nonché alle loro istituzioni giudiziarie e sulla quale si basa il sistema di competenze del regolamento. Inoltre, la Corte rileva che, se si impedisse all’organo giurisdizionale italiano di esaminare la validità o l’applicabilità dell’accordo arbitrale, gli assicuratori sarebbero privati di una forma di tutela giurisdizionale cui hanno diritto. Infatti, qualora i ricorrenti considerino che la clausola di arbitrato è caduca, inoperante o inapplicabile, gli stessi sarebbero privati in tal modo dell’accesso al giudice nazionale da loro adito in forza del regolamento. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Corte dichiara che l’ingiunzione volta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento. Tale conclusione è corroborata del pari dalla Convenzione di New York, secondo la quale spetta al tribunale, investito di una controversia per le quali le parti hanno concluso un accordo arbitrale, rimettere le parti all’arbitrato, su domanda di una di esse, a meno che esso accerti che detto accordo è caduco, inoperante o inapplicabile .  
   
 

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