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Notiziario Marketpress di Mercoledì 18 Febbraio 2009
 
   
  ´´RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D´EUROPA SULLA PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E L´ABUSO SESSUALE´´

 
   
  Roma, 18 febbraio 2009 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, hanno presentato il 13 febbraio 2009, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, lo schema del disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d´Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l´abuso sessuale", adottata a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2007. Lo schema del Disegno di legge approvato all´unanimità dal Consiglio dei Ministri, recepisce le disposizioni della Convenzione che non trovano riscontro nel nostro ordinamento. Le maggiori novità introdotte riguardano: il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di violenza sessuale commessa su minore di anni 14; la previsione del reato di associazione diretta a commettere reati sessuali contemplati dalla Convenzione; l´integrazione del reato di atti sessuali commessi su minorenne con la punizione dei soggetti che abusino della loro autorità o influenza sul minore anche quando questi abbia superato i sedici anni d’età; l´integrazione del reato di prostituzione minorile (nuovo articolo 600 bis), per cui ”è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15. 000 a euro 150. 000 chiunque: a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”. Oltre a ciò, sempre in base al nuovo articolo 600 bis, “chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1. 500 a euro 6. 000”; l´adeguamento alla Convenzione dell´articolo 600 ter, comma 5, al quale è aggiunto che “chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1. 500 a 6. 000 euro” (sempre che il fatto non costituisca più grave reato); l´introduzione del reato di adescamento dei minori a scopi sessuali, per cui “chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di cui all’articolo 600 ter, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni”; la confisca dei patrimoni delle associazioni criminali che si dedicano ai reati in esame; la subordinazione della concessione dei benefici penitenziari, quando possibili, alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione. .  
   
 

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