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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Marzo 2009
 
   
  SPAMMING TELEFONICO: LA NORMA DEL DECRETO MILLEPROROGHE

 
   
  Come già anticipato con la conversione in legge del Decreto legge n. 207/08 è passato un emendamento che stabilisce che le banche dati costituite in base agli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 possono essere utilizzati per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche senza il consenso degli interessati. A partire dall´agosto 2005, a seguito della Direttiva europea n. 2002/58/Ce, gli elenchi telefonici non categorici possono essere usati solo per contatti interpersonali e non per chiamate commerciali. Gli utenti favorevoli a ricevere chiamate o posta di tipo commerciale dovevano dare, in forma esplicita il consenso al loro gestore. Conseguentemente sulle guide distribuite dal 2005 in poi, vicino al loro nome dovrebbe apparire il simbolo di una cornetta o di una lettera. “La nostra reazione è di grande disapprovazione e preoccupazione –osserva il Garante della Privacy, Francesco Pizzetti – Da anni siamo impegnati a stroncare il fenomeno delle telefonate indesiderate, che consideriamo di assoluta inciviltà soprattutto se fatte in certe ore del giorno e quando il chiamato è un anziano: la telefonata obbliga a rispondere, genera uno stato d´ansia. L´autorità ha operato per anni in difesa del cittadino, con senso di responsabilità nei confronti delle imprese e degli addetti del settore, lasciando tutto il tempo per regolarizzare o riconvertire dell´attività. Invece si è preferito farsi scudo degli occupati, in genere giovani impiegati in condizioni di assoluto precariato”. Secondo il testo della legge di conversione, comunque i dati personali sono lecitamente utilizzabili dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1°agosto 2005: resta illecita, quindi, la vendita di tali informazioni . .  
   
 

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