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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Marzo 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SU AIUTI DI STATO A ADRIATICA, CAREMAR, SIREMAR, SAREMAR E TOREMAR

 
   
  Il 4 marzo 2009 è stata pronunciata la sentenza nella causa T-265/04, Tirrenia di Navigazione Spa e a. / Commissione. La Tirrenia di Navigazione Spa (ex Tirrenia di Navigazione Spa e Adriatica di Navigazione Spa ) ha impugnato nel 2004 la decisione della Commissione 2005/163 del 16. 4. 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall´Italia alle compagnie Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar. Ha chiesto di annullarla parzialmente nella parte in cui considera come aiuti le sovvenzioni per obblighi di servizio pubblico (Osp), corrisposte ad Adriatica, nonché qualifica le stesse misure come aiuti nuovi e ne obbliga il recupero. Con la sua sentenza odierna, allegata, il Tpg annulla la decisione, nella parte in cui qualifica le sovvenzioni come aiuti nuovi. La decisione è viziata da insufficienza di motivazione, tale da impedire al Tpg il controllo di legittimità: la Commissione omesso di soffermarsi sulla la data effettiva di istituzione delle misure, quando l´Italia ha sostenuto invece che gli aiuti avevano origine in una normativa nazionale specifica entrata in vigore nel 1936, ovvero prima dell’entrata in vigore del Trattato Ce. Nel 1999, la Commissione, avendo ricevuto numerose denunce secondo cui l´Italia aveva concesso aiuti di stato nel settore dei trasporti senza previa notifica, ha avviato un procedimento d´indagine. Una prima decisione (2001/851/Ce) aveva considerato aiuti concessi alla Tirrenia come aiuti nuovi, compatibili con il mercato comune a determinate condizioni. Anche la decisione 2005/163, relativa alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) considerava gli aiuti concessi a queste ultime come aiuti nuovi, compatibili con il mercato comune, purché fossero rispettati taluni requisiti e fossero accettati determinati impegni assunti dalle autorità italiane. La «sovvenzione di equilibrio» annua, concessa dallo Stato nel 1991, che aveva quale contropartita «obblighi di servizio pubblico» («Osp») relativi alla prestazione di determinati servizi di trasporto marittimo da parte delle ricorrenti era compatibile. Al contrario, la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti erogati alla Adriatica per il periodo gennaio 1992-luglio 1994 e relativi al collegamento Brindisi/corfù/igoumenitsa/patrasso, ed ha ordinato all´Italia di recuperarli dalla Adriatica. La Commissione ha esaminato se le sovvenzioni corrisposte a fronte degli Osp siano aiuti di Stato ed ha valutato se fossero soddisfatte le quattro condizioni cumulative poste dalla sentenza C 280/00, Altmark Trans, affinché una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate da un’impresa per assolvere Osp possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato .  
   
 

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